P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della  legge  11  marzo  1953,  n.  87,  dichiara
rilevante e non manifestamente infondata, ai  fini  del  giudizio  in
corso, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi
2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo  2001,  n.  89,  come  modificata
dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7
agosto 2012, n. 134,  nella  parte  in  cui  si  applicano  anche  ai
procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa  legge  n.  89
del 2001, per contrasto con gli artt. 11  secondo  comma,  117  primo
comma, e 3 primo comma Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancellerai, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Firenze, 8 maggio 2014 
 
                  Il Consigliere Designato: Modena