P.Q.M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 
        1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini
del giudizio in corso, la questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo  2001  n.  89,
come modificata  dall'art.  55  del  D.L.  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, nella parte  in  cui  si
applicano anche ai procedimenti di equa  riparazione  previsti  dalla
stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111  secondo
comma, 117 primo comma, e 3 primo comma Cost.; 
        2) dispone l'immediata trasmissione  degli  atti  alla  Corte
Costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
        3)  ordina  che,  a  cura  della  Cancelleria,  la   presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei Ministri e comunicata ai  Presidenti  della  Camera
dei Deputati e del Senato della Repubblica. 
          Firenze, 26 febbraio 2014 
 
                  Il Consigliere designato: Santese