P.Q.M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87, 1) dichiara rilevante e non manifestamente infondata, ai fini del giudizio in corso, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo 2001 n. 89, come modificata dall'art. 55 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, nella parte in cui si applicano anche ai procedimenti di equa riparazione previsti dalla stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111 secondo comma, 117 primo comma, e 3 primo comma Cost.; 2) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospende il giudizio in corso; 3) ordina che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. Firenze, 26 febbraio 2014 Il Consigliere designato: Santese