P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; 
    Solleva d'ufficio  e  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
infondata la questione di legittimita'  costituzionale  del  comma  4
dell'art. 69 codice penale, come  sostituito  dall'art.  3,  legge  5
dicembre 2005 n. 251, nella  parte  in  cui  prevede  il  divieto  di
prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. R.D.
16 marzo 1942 n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 codice
penale. 
    Sospende il giudizio in corso; 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere; 
    Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. 
      Ancona, 15 febbraio 2016 
 
                        Il Presidente: Fanuli