P. Q. M. Visto l'art. 23, legge n. 87/1953; Solleva d'ufficio e dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 69 codice penale, come sostituito dall'art. 3, legge 5 dicembre 2005 n. 251, nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219 u.c. R.D. 16 marzo 1942 n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99 comma 4 codice penale. Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle camere; Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Ancona, 15 febbraio 2016 Il Presidente: Fanuli