P.Q.M. 
 
    Visti gli articoli  134  Cost.  23  e  seg.,  legge  n.  87/1953,
dichiara rilevante e non manifestamente  infondata  la  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 120 del decreto legislativo  30
aprile 1992 n. 285, nel testo modificato dall'art. 3, comma 52, della
legge 15 luglio 2009 n. 94 e dalle successive modifiche: 
        a) nella parte in cui consente l'applicazione dei commi 1 e 2
a reati commessi prima della entrata in vigore della legge 15  luglio
2009 n. 94, con riferimento agli  articoli  11  e  117  Cost.  ed  in
relazione all'art. 7 della Convenzione europea  per  la  salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali; 
        b) nella parte  in  cui  prevede  la  revoca,  da  parte  del
Prefetto, della patente di guida in caso di condanna per i  reati  di
cui agli articoli 73 e 74, decreto del Presidente della Repubblica n.
309/90, con riferimento agli articoli 3, 16, 25 e 111 Cost. 
    Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Sospende il procedimento di reclamo sino all'esito  del  giudizio
incidentale di legittimita' costituzionale. 
    Manda  la  cancelleria  per  la  notificazione   della   presente
ordinanza al Presidente dei Consiglio dei ministri,  nonche'  per  la
comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati  e  del  Senato
della Repubblica. 
        Genova, 16 giugno 2016 
 
                       Il Presidente: Costanzo 
 
 
                                           Il giudice relatore: Lucca