P.Q.M. 
 
    La Corte di appello di Milano, sezione prima civile, 
    visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 72/2015: 
      ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza: 
    a) solleva la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.
6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015  nella  parte  in  cui  ha
modificato le sanzioni di cui  all'art.  187-bis  TUF  in  attuazione
dell'art. 3, lettera i) e l) della legge delega n. 154/2014, ai sensi
dell'art. 77 Cost.; 
        b)  solleva  la  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015 nella  parte  in
cui ha  modificato  le  sanzioni  di  cui  all'art.  187-bis  TUF  in
attuazione dell'art. 3 della legge delega n. 154/2014, escludendo  la
retroattivita' in mitius della  normativa  piu'  favorevole  prevista
dall'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 72/2015,  in  violazione
degli articoli 3, 117 Cost.; 
        c)  per  l'effetto,  sospende  il  giudizio  in  corso   sino
all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; 
        d) dispone che, a cura  della  cancelleria,  gli  atti  siano
immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la  presente
ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche'  al  Presidente
del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai  Presidenti
delle due Camere del Parlamento. 
          Milano, 27 febbraio 2017 
 
                      Il Presidente: Vigorelli 
 
 
                                    Il Consigliere relatore: Fiecconi