P.Q.M. La Corte di appello di Milano, sezione prima civile, visto l'art. 6, comma 2 del decreto legislativo n. 72/2015: ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza: a) solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015 nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis TUF in attuazione dell'art. 3, lettera i) e l) della legge delega n. 154/2014, ai sensi dell'art. 77 Cost.; b) solleva la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 72/2015 nella parte in cui ha modificato le sanzioni di cui all'art. 187-bis TUF in attuazione dell'art. 3 della legge delega n. 154/2014, escludendo la retroattivita' in mitius della normativa piu' favorevole prevista dall'art. 6, comma 3, decreto legislativo n. 72/2015, in violazione degli articoli 3, 117 Cost.; c) per l'effetto, sospende il giudizio in corso sino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale; d) dispone che, a cura della cancelleria, gli atti siano immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri, e che sia anche comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Milano, 27 febbraio 2017 Il Presidente: Vigorelli Il Consigliere relatore: Fiecconi