P. Q. M. Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 73, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 309/1990 come risultante a seguito della sentenza n. 32/2014 della Corte costituzionale, quanto alla pena minima edittale, per contrasto con articoli 25, 3 e 27 Cost., Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso, nonche' i termini di durata della custodia cautelare in atto. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Procuratore generale, all'imputato, al suo difensore, al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere. Cosi' deciso in Trieste 6 marzo 2017 Il Presidente: Rifiorati Il consigliere estensore: Carlesso