P. Q. M. 
 
    Ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art.  73,  comma  1,  decreto  del
Presidente della Repubblica 309/1990 come risultante a seguito  della
sentenza n. 32/2014 della  Corte  costituzionale,  quanto  alla  pena
minima edittale, per contrasto con articoli 25, 3 e 27 Cost., 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso, nonche' i termini  di
durata della custodia cautelare in atto. 
    Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
notificata al Procuratore generale, all'imputato, al  suo  difensore,
al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e  sia  comunicata  ai
Presidenti delle due Camere. 
    Cosi' deciso in Trieste 6 marzo 2017 
 
                      Il Presidente: Rifiorati 
 
 
                                   Il consigliere estensore: Carlesso