P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva la questione di legittimita' costituzionale per contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione: dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002 «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui non prevede l'eliminazione nel casellario dell'iscrizione dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater c.p.p. dispone la sospensione del processo per messa alla prova quando il procedimento penale viene concluso con sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; dell'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui non prevede, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova; Dispone l'immediata trasmissione alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso; Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito. Genova, 15 marzo 2018 Il Giudice: Orsini