P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; 
    Solleva la questione di legittimita' costituzionale per contrasto
con gli articoli 3 e 27, comma 3 della Costituzione: 
        dell'art. 5, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica
n. 313/2002 «Testo unico sul casellario giudiziale», nella  parte  in
cui  non  prevede  l'eliminazione  nel   casellario   dell'iscrizione
dell'ordinanza che ai sensi dell'art. 464-quater  c.p.p.  dispone  la
sospensione del processo per messa alla prova quando il  procedimento
penale viene concluso con  sentenza  che  dichiara  l'estinzione  del
reato a seguito di esito positivo della messa alla prova; 
        dell'art. 24 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
313/2002, «Testo unico sul casellario giudiziale», nella parte in cui
non prevede, quale eccezione alle iscrizioni nel certificato generale
del casellario giudiziale richiesto dall'interessato, la sentenza che
dichiara l'estinzione del reato per esito positivo della  messa  alla
prova; 
    Dispone l'immediata  trasmissione  alla  Corte  costituzionale  e
sospende il giudizio in corso; 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, l'ordinanza sia notificata
al Presidente del Consiglio dei ministri  e  che  sia  comunicata  al
Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della
Repubblica. 
    Manda alla cancelleria per gli altri adempimenti di rito. 
        Genova, 15 marzo 2018 
 
                         Il Giudice: Orsini