P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per L'Umbria, disattesa al riguardo ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, non definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in epigrafe, condanna la sig.ra C. S. al pagamento, in favore del Comune di Assisi, di € 64,81 (sessantaquattro/81) a titolo di danno patrimoniale da indebita percezione della retribuzione in assenza di prestazione lavorativa, unitamente agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione. Condanna, altresi', la sig.ra C. S. a risarcire il Comune di Assisi del danno all'immagine, riservando la quantificazione dell'importo di detta obbligazione - e, di conseguenza, degli accessori dovuti sul medesimo - all'esito della definizione del processo costituzionale attivato con la presente sentenza non definitiva - ordinanza. Visti, quindi, l'art. 134 Costituzione e la legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 23: Dichiara rilevanti e non manifestamente infondate, in riferimento agli articoli 76 e 3 della Costituzione (quest'ultimo anche in combinazione con gli articoli 23, 117, primo comma, della Costituzione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (CEDU) e all'art. 4 del Protocollo n. 7 addizionale di detta Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, in quanto norme interposte), le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 (recante «modifiche [...] in materia di licenziamento disciplinare»), in attuazione dell'art. 17, comma 1, lett. s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, questioni prospettate nei termini di cui in motivazione. Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della Segreteria della Sezione; Ordina altresi', alla Segreteria stessa, che la presente ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; Spese del giudizio al definitivo. Cosi' deciso non definitivamente e provveduto in Perugia, nella camera di consiglio del 19 luglio 2018. Il Presidente: Nicolella Il consigliere-estensore: Fava