P.Q.M. 
 
    La  Corte  dei  conti,  Sezione  giurisdizionale  regionale   per
L'Umbria, disattesa al riguardo ogni contraria istanza,  eccezione  e
deduzione, non definitivamente pronunciando sull'atto di citazione in
epigrafe, condanna la sig.ra C. S. al pagamento, in favore del Comune
di  Assisi,  di  €  64,81  (sessantaquattro/81)  a  titolo  di  danno
patrimoniale da indebita percezione della retribuzione in assenza  di
prestazione lavorativa,  unitamente  agli  interessi  legali  e  alla
rivalutazione monetaria nei sensi di cui in motivazione. 
    Condanna, altresi', la sig.ra C. S.  a  risarcire  il  Comune  di
Assisi  del  danno  all'immagine,   riservando   la   quantificazione
dell'importo  di  detta  obbligazione  -  e,  di  conseguenza,  degli
accessori dovuti sul  medesimo  -  all'esito  della  definizione  del
processo  costituzionale  attivato  con  la  presente  sentenza   non
definitiva - ordinanza. 
    Visti, quindi, l'art. 134 Costituzione e la legge 11 marzo  1953,
n. 87, art. 23: 
      Dichiara  rilevanti  e   non   manifestamente   infondate,   in
riferimento agli articoli 76 e  3  della  Costituzione  (quest'ultimo
anche in combinazione con gli articoli 23, 117,  primo  comma,  della
Costituzione rispetto all'art. 6 della  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti  dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali
(CEDU) e  all'art.  4  del  Protocollo  n.  7  addizionale  di  detta
Convenzione firmata a Roma il 4  novembre  1950,  ratificata  e  resa
esecutiva  con  legge  4  agosto  1955,  n.  848,  in  quanto   norme
interposte), le questioni di  legittimita'  costituzionale  dell'art.
55-quater, comma 3-quater, ultimo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 1,  lett.  b),
del decreto legislativo 20 giugno 2016, n.  116  (recante  «modifiche
[...] in  materia  di  licenziamento  disciplinare»),  in  attuazione
dell'art. 17, comma 1, lett. s), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,
questioni prospettate nei termini di cui in motivazione. 
      Dispone la sospensione del presente giudizio; 
      Ordina  l'immediata  trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale, a cura della Segreteria della Sezione; 
      Ordina  altresi',  alla  Segreteria  stessa,  che  la  presente
ordinanza sia notificata alle parti del giudizio e al Presidente  del
Consiglio dei ministri e che essa sia comunicata  al  Presidente  del
Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati; 
      Spese del giudizio al definitivo. 
        Cosi' deciso non definitivamente  e  provveduto  in  Perugia,
nella camera di consiglio del 19 luglio 2018. 
 
                      Il Presidente: Nicolella 
 
 
                                       Il consigliere-estensore: Fava