P.Q.M. Il Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo - L'Aquila, visti gli articoli 134, 136 e 137 della Costituzione, l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 e l'art. 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera t), punto 1 del decreto legislativo n. 95/2017 per violazione dell'art. 8, lettera a) della legge n. 124/2015 (legge di delegazione) e mediatamente dell'art. 76 della Costituzione, nonche' per violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; Rimette per l'effetto la questione alla Corte costituzionale per le determinazioni di competenza; Sospende il giudizio in corso fino all'esito della definizione della questione incidentale di costituzionalita'; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone che all'esito il fascicolo sia trasmesso, con le prove delle avvenute notifiche e comunicazioni, alla Corte costituzionale; Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati: Antonio Amicuzzi, Presidente; Paola Anna Gemma Di Cesare, consigliere; Maria Colagrande, primo referendario, estensore. Il Presidente: Amicuzzi L'estensore: Colagrande