P. Q. M. 
 
    Sentiti il parere del P.G. e la difesa, che ha concluso  come  in
atti; 
    Visti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953,  n.  87,  666  e
678, c.p.p., 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma  6,  lett.  b),  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in  cui,  modificando  l'art.
4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica  anche
in relazione ai delitti di cui agli articoli 318, 319,  319-quater  e
321 c.p., commessi anteriormente all'entrata in vigore della medesima
legge, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma 2, 27 comma 3,  117
Cost., art. 7 della  Convenzione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950; 
    Dichiara la sospensione del presente procedimento. 
    Manda alla Cancelleria per la notifica di  copia  della  presente
ordinanza all'interessato, al suo difensore, al Procuratore  Generale
presso la Corte di appello di Venezia, al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri, per la comunicazione della stessa ai  Presidenti  della
Camera  dei  Deputati  e  del  Senato  della  Repubblica  e   dispone
l'immediata trasmissione degli alla Corte costituzionale. 
 
      Venezia, cosi' deciso il 2 aprile 2019 
 
                       Il Presidente: Pavarin 
 
 
                                   Il Magistrato estensore: Fiorentin