P. Q. M. Sentiti il parere del P.G. e la difesa, che ha concluso come in atti; Visti gli articoli 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, 666 e 678, c.p.p., Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lett. b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 318, 319, 319-quater e 321 c.p., commessi anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge, per contrasto con gli articoli 3, 25 comma 2, 27 comma 3, 117 Cost., art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950; Dichiara la sospensione del presente procedimento. Manda alla Cancelleria per la notifica di copia della presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, al Presidente del Consiglio dei ministri, per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica e dispone l'immediata trasmissione degli alla Corte costituzionale. Venezia, cosi' deciso il 2 aprile 2019 Il Presidente: Pavarin Il Magistrato estensore: Fiorentin