P. Q. M. La Corte, solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione, ed in particolare il reato di cui all'art. 314, comma 1 del codice penale, tra quelli ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, per rilevato contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2, e 117 della Costituzione, in riferimento all'art. 7 della Corte europea per i diritti dell'uomo, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicatile la norma ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore. Dispone la sospensione del presente processo e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 27 marzo 2019. Il presidente: Scardia Il consigliere estensore: Errico