P. Q. M. 
 
    La  Corte,  solleva  questione  di  legittimita'   costituzionale
dell'art. 6, comma 1, lettera b) della legge 9 gennaio  2019,  n.  3,
nella  parte  in  cui  ha  inserito  i  reati  contro   la   pubblica
amministrazione, ed in particolare il  reato  di  cui  all'art.  314,
comma 1 del codice penale, tra quelli ostativi  alla  concessione  di
alcuni benefici penitenziari ai sensi dell'art. 4-bis della legge  26
luglio 1975, n. 354, per rilevato contrasto con gli articoli  3,  25,
comma 2, e 117 della Costituzione, in riferimento  all'art.  7  della
Corte europea per i diritti  dell'uomo,  senza  prevedere  un  regime
transitorio che dichiari applicatile la norma ai soli fatti  commessi
successivamente alla sua entrata in vigore. 
    Dispone  la  sospensione  del  presente  processo  e  l'immediata
trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. 
    Dispone che la presente ordinanza sia  notificata  al  Presidente
del Consiglio dei ministri  e  comunicata  ai  Presidenti  delle  due
Camere del Parlamento. 
    Cosi' deciso in Lecce, nella camera di  consiglio  del  27  marzo
2019. 
 
                       Il presidente: Scardia 
 
                                     Il consigliere estensore: Errico