P. Q. M. Visti gli articoli 678 del codice di procedura penale, 23 legge 11 marzo 1953, n. 87, 147/1, n. 2), codice penale e 47-ter o.p., Rigetta la richiesta di applicazione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1-ter, legge n. 354/75. Dichiara, con riguardo alle ulteriori istanze, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera B della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, comma 1 della legge n. 354/1975, ha inserito i reati contro la pubblica amministrazione e in particolare quello di cui all'art. 314, comma 1 tra quelli ostativi alla concessione di alcuni benefici penitenziari, senza prevedere un regime transitorio che dichiari applicabile la norma ai soli fatti commessi successivamente alla sua entrata in vigore, per rilevato contrasto con l'art. 3 della Costituzione. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente del Senato ed al sig. Presidente della Camera dei deputati; dispone, altresi', la comunicazione della presente ordinanza all'interessato, al suo difensore e alla Procura generale presso la Corte di appello di Lecce. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito. Cosi' deciso in Taranto nella Camera di consiglio del 29 maggio 2019. Il Presidente estensore: Ingenito