P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 24, 25, comma 2°, 117, 1° comma, Costituzione, 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in avanti «CEDU»), come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con riferimento all'art. 1, comma 6°, lettera b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis comma 1° della legge 26 luglio 1975, n. 354 - norma richiamata dall'art. 656, comma 9°, lettera a) del codice di procedura penale - si applica anche al delitto di cui all'art. 314 del codice penale commesso anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento di esecuzione. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei ministri, nonche' comunicata al sig. Presidente del Senato ed al sig. Presidente della Camera dei deputati; dispone, altresi', la comunicazione della presente ordinanza a tutte le parti processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti. Brindisi, 17 aprile 2019 Il Presidente estensore: Cacucci