P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge n. 87/1953; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale, in relazione agli articoli 24, 25, comma
2°,  117,  1°  comma,  Costituzione,  7  della  Convenzione  per   la
salvaguardia dei diritti dell'uomo  e  delle  liberta'  fondamentali,
ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848 (d'ora in
avanti «CEDU»), come interpretato dalla  Corte  europea  dei  diritti
dell'uomo, con riferimento all'art. 1, comma  6°,  lettera  b)  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in  cui,  modificando  l'art.
4-bis comma 1° della legge 26 luglio 1975, n. 354 - norma  richiamata
dall'art. 656, comma 9°, lettera a) del codice di procedura  penale -
si applica anche al delitto di cui all'art.  314  del  codice  penale
commesso anteriormente all'entrata in vigore della medesima legge. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale  e  la  sospensione  del  presente   procedimento   di
esecuzione. 
    Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al   sig.
Presidente del Consiglio dei ministri,  nonche'  comunicata  al  sig.
Presidente  del  Senato  ed  al  sig.  Presidente  della  Camera  dei
deputati;  dispone,  altresi',  la   comunicazione   della   presente
ordinanza a tutte le parti processuali. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 
 
        Brindisi, 17 aprile 2019 
 
                  Il Presidente estensore: Cacucci