P.Q.M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b) della legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in cui, modificando l'art. 4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si applica anche in relazione ai delitti di cui agli articoli 317 c.p. e 319 c.p. commessi anteriormente alla entrata in vigore della medesima legge, per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2; 27, commi 2 e 3; 117 Cost. e art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950. Dispone la sospensione del presente procedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23, ultimo comma, legge n. 87/1953 e quindi per la notifica della presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza, nonche' al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso, in Potenza il 19 giugno 2019. Il Presidente: Stella Il magistrato estensore: Petrocelli