P.Q.M. 
 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6,  lettera  b)  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3, nella parte in  cui,  modificando  l'art.
4-bis, comma 1 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si  applica  anche
in relazione ai delitti di cui agli articoli  317  c.p.  e  319  c.p.
commessi anteriormente alla entrata in vigore della  medesima  legge,
per contrasto con gli articoli 3, 25, comma 2; 27, commi 2 e  3;  117
Cost. e art. 7 Convenzione per la salvaguardia dei diritti  dell'uomo
e delle liberta' fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950. 
    Dispone la sospensione del presente procedimento. 
    Manda alla cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 23,
ultimo comma, legge  n.  87/1953  e  quindi  per  la  notifica  della
presente ordinanza all'interessato, al suo difensore, al  Procuratore
generale presso la Corte di appello di Potenza, nonche' al Presidente
del Consiglio dei ministri e per la  comunicazione  della  stessa  ai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale. 
 
    Cosi' deciso, in Potenza il 19 giugno 2019. 
 
                        Il Presidente: Stella 
 
 
                                  Il magistrato estensore: Petrocelli