P.Q.M. 
 
    Sentiti il parere del P.G. e la difesa, che ha concluso  come  in
atti; 
    Visti gli articoli 23, legge n. 87/1953,  666  e  678  codice  di
procedura penale; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 6,  lettera  b)  della
legge 9 gennaio 2019, n. 3 nella parte  in  cui,  modificando  l'art.
4-bis, comma 1 O.P., si applica anche in relazione ai delitti di  cui
all'art. 319-quater, comma 1  codice  penale  commessi  anteriormente
all'entrata in vigore della medesima legge,  per  contrasto  con  gli
articoli 3, 25, comma 2,  27  comma  3,117  della  Costituzione  e  7
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali. 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il presente procedimento. 
    Manda alla cancelleria per la notifica di  copia  della  presente
ordinanza all'interessato, al suo difensore, al P.G. presso la  Corte
di appello di Salerno, al Presidente del Consiglio dei ministri e per
la comunicazione della stessa ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
Parlamento. 
        Salerno, cosi' deciso il 5 giugno 2019 
 
                       Il Presidente: Amirante