per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 18,  comma
22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni  urgenti
per la stabilizzazione finanziaria), convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 24,
comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni
urgenti per la crescita, l'equita'  e  il  consolidamento  dei  conti
pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
2011, n. 214. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013. 
 
                                F.to: 
                      Franco GALLO, Presidente 
                     Giuseppe TESAURO, Redattore 
                   Gabriella MELATTI, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                       F.to: Gabriella MELATTI 
 
 
                                                            Allegato: 
                        ordinanza letta all'udienza del 7 maggio 2013 
 
                              ORDINANZA 
 
    Visti   gli   atti   relativi   al   giudizio   di   legittimita'
costituzionale  introdotto  con  ordinanza  della  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale  per  la  Regione  Lazio,  depositata  il  25
febbraio 2013 (n. 55 Reg. ordinanze 2013); 
    rilevato che in detto giudizio di legittimita' costituzionale  e'
intervenuto il Gruppo Romano  Giornalisti  Pensionati,  associazione,
senza fini di lucro, che intende con tale atto tutelare i  suoi  soci
che hanno subito le decurtazioni pensionistiche, tramite l'INPGI; 
    che l'ente in questione non e' stato parte nel giudizio a quo; 
    che, per costante giurisprudenza di questa Corte, sono ammessi  a
intervenire nel giudizio incidentale di  legittimita'  costituzionale
(oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di  legge
regionale, al Presidente della Giunta regionale), le sole  parti  del
giudizio principale,  mentre  l'intervento  di  soggetti  estranei  a
questo e' ammissibile soltanto per i terzi titolari di  un  interesse
qualificato, inerente  in  modo  diretto  ed  immediato  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari
di ogni altro, dalla norma o  dalle  norme  oggetto  di  censura  (ex
plurimis: ordinanza letta all'udienza del 23 marzo  2010,  confermata
con sentenza n. 138 del 2010;  ordinanza  letta  all'udienza  del  31
marzo 2009, confermata con sentenza n. 151 del 2009; sentenze  n.  94
del 2009, n. 96 del 2008, n. 245 del 2007); 
    che, nel  giudizio  da  cui  traggono  origine  le  questioni  di
legittimita' costituzionale in discussione,  i  rapporti  sostanziali
dedotti in causa concernono profili che possono anche  riguardare  le
posizioni  previdenziali  dei  soci  dell'ente  intervenuto,  ma  non
concernono direttamente prerogative o diritti dei medesimi; 
    che l'ammissibilita' d'interventi ad opera di terzi, titolari  di
interessi soltanto analoghi a quelli dedotti nel giudizio principale,
contrasterebbe  con  il  carattere  incidentale   del   giudizio   di
legittimita' costituzionale, in quanto l'accesso delle parti al detto
giudizio avverrebbe senza la previa verifica della rilevanza e  della
non manifesta infondatezza della questione da  parte  del  giudice  a
quo; 
    che, pertanto, l'intervento spiegato nel giudizio di legittimita'
costituzionale sopra indicato deve essere dichiarato inammissibile. 
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibile l'intervento spiegato  dal  Gruppo  Romano
Giornalisti Pensionati nel giudizio  di  legittimita'  costituzionale
R.O. n. 55 del 2013. 
 
                   F.to: Franco Gallo, Presidente