per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1) dichiara l'illegittimita' costituzionale  dell'art.  1,  comma
110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti); 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 17, terzo comma, ultimo periodo, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino,  adeguamento  e
semplificazione del sistema di formazione iniziale e di  accesso  nei
ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla
valorizzazione  sociale  e  culturale  della  professione,  a   norma
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge  13  luglio
2015, n. 107»; 
    3)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 110, della legge n. 107  del  2015,
sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 4, secondo comma, 51, primo
comma, e 97 Cost., dal  Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio, con ordinanza iscritta al n. 42 del registro ordinanze 2017. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 novembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Giuliano AMATO, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 6 dicembre 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA