per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti in materia di esenzione IMU), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera d) - in relazione agli artt. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n. 382 e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e 1 del decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna concernenti il conferimento di funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura) - 7, 8 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), nonche' in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 56 della legge cost. n. 3 del 1948 e 3, 53 e 97 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 3) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 4 del 2015, promossa, in riferimento ai principi di leale collaborazione e di sussidiarieta', dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 4) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del d.l. n. 4 del 2015, promossa, in riferimento all'art. 97 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 5) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento in riferimento agli artt. 7, 8 e 10 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 6) dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera b), e 10 della legge cost. n. 8 del 1948 e 118 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 7) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3, 7 e 8 della legge cost. n. 3 del 1948 e 81, 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 8) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3 della legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 9) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del d.l. n. 4 del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 23 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda, con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Aldo CAROSI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA