per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1, 1-bis e 3, del decreto-legge  24
gennaio 2015, n. 4 (Misure urgenti  in  materia  di  esenzione  IMU),
convertito, con modificazioni, dalla legge  24  marzo  2015,  n.  34,
promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera d) - in relazione agli
artt. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno  1979,
n. 348 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna in
riferimento alla legge 22 luglio  1975,  n.  382  e  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616), e 1 del  decreto
legislativo 6 febbraio 2004, n. 70 (Norme di attuazione dello Statuto
speciale  della  regione  Sardegna  concernenti  il  conferimento  di
funzioni amministrative alla Regione in materia di agricoltura) -  7,
8 e 10 della legge costituzionale 26 febbraio  1948,  n.  3  (Statuto
speciale per la Sardegna), nonche' in  riferimento  agli  artt.  117,
terzo  comma,  e  119  della  Costituzione,  dalla  Regione  autonoma
Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 3, del  d.l.  n.  4  del  2015,
promosse, in riferimento agli artt. 56 della legge  cost.  n.  3  del
1948 e 3, 53 e 97 Cost.,  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    3)  dichiara   non   fondata   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art.  1,  comma  1,  del  d.l.  n.  4  del  2015,
promossa, in riferimento ai principi di  leale  collaborazione  e  di
sussidiarieta',  dalla  Regione  autonoma  Sardegna  con  il  ricorso
indicato in epigrafe; 
    4)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1-bis, del  d.l.  n.  4  del  2015,
promossa, in riferimento all'art. 97 Cost.,  dalla  Regione  autonoma
Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    5)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4  del  2015,
promosse, in riferimento in riferimento agli artt. 7, 8  e  10  della
legge cost. n. 3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla  Regione  autonoma
Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    6)  dichiara   inammissibili   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.l. n. 4  del  2015,
promosse, in riferimento agli artt. 3, lettera b), e 10  della  legge
cost. n. 8 del 1948  e  118  e  119  Cost.,  dalla  Regione  autonoma
Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    7)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 7, 8, 9, 9-bis e  9-quinquies,  del
d.l. n. 4 del 2015, promosse, in riferimento agli  artt.  3,  7  e  8
della legge cost. n. 3 del 1948 e 81, 117 e 119 Cost., dalla  Regione
autonoma Sardegna con il ricorso indicato in epigrafe; 
    8)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, commi 9-bis e 9-quinquies, del d.l. n.  4
del 2015, promosse, in riferimento agli artt. 3 della legge cost.  n.
3 del 1948 e 117 e 119 Cost., dalla Regione autonoma Sardegna con  il
ricorso indicato in epigrafe; 
    9)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettere a) e b), del d.l.  n.  4
del 2015, sollevate, in riferimento all'art. 23 Cost., dal  Tribunale
amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sezione  seconda,  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA