per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    dichiara   la   manifesta   infondatezza   delle   questioni   di
legittimita' costituzionale degli artt. 6 e 7 del decreto legislativo
1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari  al  codice  di
procedura civile  in  materia  di  riduzione  e  semplificazione  dei
procedimenti civili di cognizione, ai sensi  dell'articolo  54  della
legge 18 giugno  2009,  n.  69),  e  dell'art.  126-bis  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
sollevate,  in  riferimento  agli  artt.  3,  24,  25  e  111   della
Costituzione, dal  Giudice  di  pace  di  Cava  de'  Tirreni  con  le
ordinanze indicate in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Giulio PROSPERETTI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 14 dicembre 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA