per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, 1) dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 43, primo comma, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con l'ordinanza iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2018; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 43, primo comma, lettera a), del TULPS, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale amministrativo regionale per la Toscana e dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia Giulia, con le ordinanze iscritte rispettivamente al n. 79 e al n. 147 del registro ordinanze 2018. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. F.to: Giorgio LATTANZI, Presidente Francesco VIGANO', Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA