per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara   inammissibile   la   questione   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 43,  primo  comma,  lettera  a),  del  regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza), sollevata, in riferimento all'art. 3 della  Costituzione,
dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli-Venezia  Giulia,
con l'ordinanza iscritta al n. 148 del registro ordinanze 2018; 
    2)  dichiara   non   fondate   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale dell'art. 43, primo  comma,  lettera  a),  del  TULPS,
sollevate,  in  riferimento   all'art.   3   Cost.,   dal   Tribunale
amministrativo   regionale   per   la   Toscana   e   dal   Tribunale
amministrativo  regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  con   le
ordinanze iscritte rispettivamente al n. 79 e al n. 147 del  registro
ordinanze 2018. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 marzo 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                    Francesco VIGANO', Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA