per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    riuniti i giudizi, 
    1)  dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  4-bis,
comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354  (Norme  sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e  limitative
della liberta'), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti  per
i delitti di cui all'art. 416-bis del  codice  penale  e  per  quelli
commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso  articolo
ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  in  esso
previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di
collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo
ordin. penit., allorche'  siano  stati  acquisiti  elementi  tali  da
escludere, sia  l'attualita'  di  collegamenti  con  la  criminalita'
organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti; 
    2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art.  27  della
legge  11  marzo  1953,  n.  87  (Norme  sulla  costituzione  e   sul
funzionamento   della   Corte    costituzionale),    l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975,
nella parte in cui non prevede che ai  detenuti  per  i  delitti  ivi
contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da
quelli commessi avvalendosi delle condizioni  previste  dallo  stesso
articolo ovvero al fine di agevolare l'attivita'  delle  associazioni
in esso previste, possano essere concessi permessi  premio  anche  in
assenza di collaborazione con la giustizia a norma  dell'art.  58-ter
del medesimo ordin. penit., allorche' siano stati acquisiti  elementi
tali  da  escludere,  sia  l'attualita'  di   collegamenti   con   la
criminalita' organizzata, terroristica o eversiva,  sia  il  pericolo
del ripristino di tali collegamenti. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2019. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA 
 
 
                                                            Allegato: 
                      Ordinanza letta all'udienza del 22 ottobre 2019 
 
                              ORDINANZA 
 
    Rilevato che nel giudizio promosso  dalla  Corte  di  cassazione,
iscritto al reg. ord. n. 59 del  2019,  con  atto  depositato  il  30
aprile 2019, ha chiesto di intervenire M. D., in qualita' di parte di
vicenda giudiziaria che asserisce essere «totalmente sovrapponibile e
identica» a quella della parte del giudizio a quo; 
    che, nello stesso giudizio promosso dalla  Corte  di  cassazione,
con atto depositato il 13 maggio  2019,  ha  chiesto  di  intervenire
anche l'associazione Nessuno Tocchi Caino, nella asserita qualita' di
associazione titolare di  un  interesse  qualificato,  immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio; 
    che, nel giudizio  promosso  dal  Tribunale  di  sorveglianza  di
Perugia, iscritto al n. 135 del reg. ord. 2019, con  atto  depositato
il 4 settembre 2019, ha chiesto di intervenire il  Garante  nazionale
dei diritti delle persone detenute o private della liberta' personale
(di seguito: Garante), nella asserita qualita' di  soggetto  titolare
di un interesse  qualificato,  immediatamente  inerente  al  rapporto
sostanziale dedotto in giudizio e, in subordine, quale amicus curiae; 
    che, nello stesso giudizio promosso dal Tribunale di sorveglianza
di Perugia, con atto depositato il 10 settembre 2019, ha  chiesto  di
intervenire anche l'Unione Camere Penali Italiane (di seguito  UCPI),
nella  qualita'  di  ente  rappresentativo  di  interessi  collettivi
asseritamente titolare di un  interesse  qualificato,  immediatamente
inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. 
    Considerato che, per costante  giurisprudenza  di  questa  Corte,
sono ammessi a intervenire nel giudizio incidentale  di  legittimita'
costituzionale (art. 3 delle Norme integrative per i giudizi  davanti
alla Corte costituzionale) i soli soggetti parti del giudizio a  quo,
oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso  di  legge
regionale,  al  Presidente  della  Giunta  regionale  (ex   plurimis,
sentenze n. 206 del 2019, con allegata  ordinanza  letta  all'udienza
del 4 giugno 2019 e n. 173 del 2019,  con  allegata  ordinanza  letta
all'udienza del 18 giugno 2019; ordinanza n. 204 del 2019); 
    che l'intervento di  soggetti  estranei  al  giudizio  principale
(art. 4 delle Norme integrative) e' ammissibile soltanto per i  terzi
titolari di un interesse qualificato,  inerente  in  modo  diretto  e
immediato  al  rapporto  sostanziale  dedotto  in  giudizio   e   non
semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di
censura (ex plurimis,  le  citate  sentenze  n.  206  del  2019,  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 4 giugno 2019 e n.  173  del
2019, con allegata ordinanza letta all'udienza del  18  giugno  2019;
ordinanza n. 204 del 2019); 
    che,   pertanto,   l'incidenza   sulla    posizione    soggettiva
dell'interveniente deve derivare non gia', come per  tutte  le  altre
situazioni sostanziali disciplinate  dalla  disposizione  denunciata,
dalla pronuncia della Corte sulla legittimita'  costituzionale  della
legge stessa, ma dall'immediato effetto che la pronuncia della  Corte
produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo; 
    che, in disparte ogni considerazione sul rinvio del  giudizio  in
cui M.D.  e'  parte  in  attesa  della  pronuncia  di  questa  Corte,
l'ammissibilita' del suo intervento contrasterebbe con  il  carattere
incidentale del giudizio di legittimita' costituzionale, in quanto il
suo accesso al contraddittorio avverrebbe senza  la  previa  verifica
della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione da
parte del giudice a quo (ex plurimis, sentenze n. 173 del  2016,  con
allegata ordinanza letta all'udienza del 13 luglio 2016;  n.  71  del
2015, con allegata ordinanza letta all'udienza  del  10  marzo  2015;
sentenza n. 33 del 2015); 
    che, quanto  agli  interventi  dell'associazione  Nessuno  Tocchi
Caino, del Garante e dell'UCPI,  nessuno  dei  tre  intervenienti  e'
titolare di un interesse qualificato inerente al rapporto sostanziale
dedotto in giudizio; 
    che, in relazione alla richiesta avanzata  dal  Garante,  in  via
subordinata, di essere ammesso  al  contraddittorio  in  qualita'  di
amicus curiae, una tale figura non e' allo stato prevista dalle fonti
che regolano i giudizi di legittimita' costituzionale. 
 
                          PER QUESTI MOTIVI 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara inammissibili tutti gli interventi spiegati nei presenti
giudizi di legittimita' costituzionale; 
    dichiara inammissibile la richiesta  del  Garante  nazionale  dei
diritti delle persone detenute o private della liberta' personale  di
essere ammesso al giudizio in qualita' di amicus curiae. 
 
                 F.to: Giorgio Lattanzi, Presidente