P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  tuttora  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la
 questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2,
 del d.lgs.  15 novembre 1993, n. 507, per  violazione  dell'art.  76,
 primo  comma, della   Costituzione, con riferimento alla legge-delega
 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, lettera b), punto 1;
   Dispone la sospensione del giudizio  in  corso  e  la  trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al
 Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comunicata  al
 Presidente  del  Senato  ed  al Presidente della Camera dei deputati,
 mandando alla segreteria  della  commissione  per  l'adempimento  dei
 suddetti incombenti.
   Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio il 25 settembre
 1999.
                 Il presidente ed estensore: Corradini
 00C0113