P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara tuttora rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e 2, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, per violazione dell'art. 76, primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge-delega 23 ottobre 1992, n. 421, art. 4, comma 4, lettera b), punto 1; Dispone la sospensione del giudizio in corso e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati, mandando alla segreteria della commissione per l'adempimento dei suddetti incombenti. Cosi' deciso in Cagliari, nella camera di consiglio il 25 settembre 1999. Il presidente ed estensore: Corradini 00C0113