PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE pronunciando con unica sentenza sopra i due procedimenti riuniti, di cui in epigrafe, e, respinta l'eccezione pregiudiziale di incompetenza sollevata dall'Avvocatura dello Stato, dichiara la illegittimita' costituzionale delle disposizioni contenute negli articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi di p.s., approvato col R.D. 18 giugno 1931, n. 773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944, n. 419, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, salva la ulteriore necessaria disciplina della materia. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956. ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI - ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.