PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     pronunciando con unica sentenza sopra i due  procedimenti  riuniti,
 di   cui   in   epigrafe,  e,  respinta  l'eccezione  pregiudiziale  di
 incompetenza  sollevata  dall'Avvocatura  dello  Stato,   dichiara   la
 illegittimita'   costituzionale   delle  disposizioni  contenute  negli
 articoli dal 164 al 176 del T.U. delle leggi  di  p.s.,  approvato  col
 R.D.  18  giugno 1931, n.  773, modificati col D.L.L. 10 dicembre 1944,
 n. 419,  in  riferimento  all'art.  13  della  Costituzione,  salva  la
 ulteriore necessaria disciplina della materia.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1956.
                                   ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
                                   GIUSEPPE CAPPI  -  TOMASO  PERASSI  -
                                   GASPARE     AMBROSINI    -    ERNESTO
                                   BATTAGLINI   -   MARIO   COSATTI    -
                                   FRANCESCO    PANTALEO    GABRIELI   -
                                   GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO  -  ANTONINO
                                   PAPALDO   -  MARIO  BRACCI  -  NICOLA
                                   JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO.