PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondate:
     a) la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  1  della
 legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  sulle  misure di prevenzione nei
 confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per  la  pubblica
 moralita',  in  riferimento  agli  artt.  3  e 13, secondo comma, della
 Costituzione, sollevata con ordinanza 20 luglio  1967  del  pretore  di
 Firenze e con ordinanza 28 marzo 1968 del pretore di Lentini;
     b)  la  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2
 della legge suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo  comma,
 della  Costituzione,  sollevata  con  due distinte ordinanze, in data 1
 febbraio 1968, del pretore di Genova;
     c) la questione di legittimita' costituzionale degli artt.  1  e  2
 della  ripetuta  legge,  in  riferimento all'art. 3 della Costituzione,
 questione sollevata con ordinanza  13  febbraio  1968  del  pretore  di
 Sestri Ponente.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte Costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969.
                                   ALDO SANDULLI  -  GIUSEPPE  BRANCA  -
                                   MICHELE  FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
                                   -  GIUSEPPE  CHIARELLI   -   GIUSEPPE
                                   VERZI'  - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
                                   - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI  -  ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE TRIMARCHI - VEZIO  CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE.