PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate: a) la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, sulle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita', in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con ordinanza 20 luglio 1967 del pretore di Firenze e con ordinanza 28 marzo 1968 del pretore di Lentini; b) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della legge suddetta, in riferimento agli artt. 3 e 13, secondo comma, della Costituzione, sollevata con due distinte ordinanze, in data 1 febbraio 1968, del pretore di Genova; c) la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 1 e 2 della ripetuta legge, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione sollevata con ordinanza 13 febbraio 1968 del pretore di Sestri Ponente. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 1969. ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI' - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE.