PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 305 del codice
 di procedura civile nella parte in cui dispone che il termine utile per
 la prosecuzione o per la riassunzione del processo interrotto  a  sensi
 dell'art.  299  dello  stesso codice decorre dall'interruzione anziche'
 dalla data in cui le parti ne abbiano avuto conoscenza.
     In applicazione dell'art. 27 della legge  11  marzo  1953,  n.  87,
 dichiara  inoltre  l'illegittimita'  costituzionale  del detto art. 305
 nella parte in cui dispone che il termine utile per la  prosecuzione  o
 per la riassunzione del processo interrotto a sensi del precedente art.
 300,  comma terzo, decorre dall'interruzione anziche' dalla data in cui
 le parti ne abbiano avuto conoscenza.
     Cosi' deciso in Roma, in camera  di  consiglio,  nella  sede  della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1971.
                                   GIUSEPPE  BRANCA  - MICHELE FRAGALI -
                                   COSTANTINO   MORTATI    -    GIUSEPPE
                                   CHIARELLI   -   GIUSEPPE   VERZI'   -
                                   GIOVANNI   BATTISTA    BENEDETTI    -
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.