PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma terzo,
 della legge 30 aprile  1962,  n.  283  (contenente  disposizioni  sulla
 "disciplina  igienica  della  produzione e della vendita delle sostanze
 alimentari e delle bevande"), limitatamente alla parte in  cui  esclude
 l'obbligo  della  comunicazione  dell'esito  dell'analisi  anche a quei
 soggetti che in base agli atti di  polizia  giudiziaria  gia'  compiuti
 risultino indiziati di reato.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 novembre 1971.
                                   MICHELE FRAGALI - COSTANTINO  MORTATI
                                   -   GIUSEPPE   CHIARELLI  -  GIUSEPPE
                                   VERZI' - GIOVANNI BATTISTA  BENEDETTI
                                   -  FRANCESCO  PAOLO BONIFACIO - LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.