PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la illegittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; dell'art. 36, secondo comma, del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, dell'art. 43, secondo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 6, primo comma, del decreto legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n. 485, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a carico non derivanti esclusivamente da pensione, stabiliscono un limite ostativo all'aumento delle pensioni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale diverso da quello previsto per i redditi derivanti da pensione. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere