PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara  la  illegittimita'  costituzionale  dell'art.  21,  terzo
 comma, della legge 21 luglio 1965, n. 903; dell'art. 36, secondo comma,
 del  d.P.R.  27 aprile 1968, n. 488, dell'art. 43, secondo comma, della
 legge 30 aprile 1969, n. 153; dell'art. 6,  primo  comma,  del  decreto
 legge  30  giugno  1972, n. 267, convertito in legge 11 agosto 1972, n.
 485, nella parte in cui, per l'ipotesi di redditi del coniuge a  carico
 non  derivanti  esclusivamente  da  pensione,  stabiliscono  un  limite
 ostativo  all'aumento  delle  pensioni  dell'Istituto  nazionale  della
 previdenza  sociale  diverso da quello previsto per i redditi derivanti
 da pensione.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1975.
                                   FRANCESCO  PAOLO  BONIFACIO  -  LUIGI
                                   OGGIONI - ANGELO DE  MARCO  -  ERCOLE
                                   ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
                                   MICHELE  TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
                                   -  NICOLA  REALE  -  PAOLO  ROSSI   -
                                   LEONETTO  AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
                                   EDOARDO VOLTERRA  -  GUIDO  ASTUTI  -
                                   MICHELE ROSSANO.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere