ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei giudizi riuniti di legittimi'ta' costituzionale dell'art.   506
 del  codice  penale,  in  relazione  all'art.  505 dello stesso codice,
 promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Paterno' nel
 procedimento penale a carico di Asero Angelo, Ranno Salvatore ed altri,
 iscritta al n. 178 del  registro  ordinanze  1973  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;
     2)  ordinanza  emessa il 5 giugno 1974 dal pretore di Pontedera nel
 procedimento penale a carico di Ferretti Stefano ed altri, iscritta  al
 n.  374  del  registro  ordinanze  1974  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
     Visto l'atto di costituzione di Ranno Salvatore ed altri;
     udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice  relatore
 Giovanni Battista Benedetti.
                           Ritenuto in fatto:
     Con ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 nel corso del procedimento
 penale  a  carico  di  Asero  Angelo  ed altri, rinviati a giudizio per
 rispondere del reato previsto e punito dagli art. 506 e 505  cod.  pen.
 per  avere  sospeso  collettivamente  il  lavoro  di  panificatori  per
 protesta contro l'esistenza di  panificatori  abusivi,  il  pretore  di
 Paterno',  in  accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa degli
 imputati, ha sollevato  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 delle   indicate  norme  in  riferimento  agli  artt.  35  e  41  della
 Costituzione.
     Si osserva nell'ordinanza che nei termini indicati la questione non
 risulta esaminata dalla Corte la quale in precedenti occasioni ha avuto
 modo  di  escludere  l'incostituzionalita'  dell'art. 506 cod. pen., in
 riferimento agli  artt.  40  e  41  Cost.,  per  l'ipotesi  di  serrata
 collettiva  effettuata  da  piccoli  esercenti  per  fini  di  coazione
 all'autorita'  (sent.  n.  47/1958);  e   successivamente,   esaminando
 l'ipotesi  di  serrata  per  protesta  di cui all'art.   505 cod. pen.,
 escluse  l'illegittimita'  costituzionale  di  detta  disposizione  sul
 rilievo  che l'art. 41 Cost. non risultava invocato, mentre il richiamo
 all'art. 35 non poteva ritenersi pertinente  giacche'  questo  precetto
 riguarda  il  lavoratore  e  non  gia'  il  datore  di lavoro nella cui
 categoria rientrano i piccoli esercenti (sent. n.  141/1967).
     Nel presente caso le norme impugnate vengono censurate in relazione
 ai precetti costituzionali  che  tutelano  sia  l'iniziativa  economica
 privata  che  il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cio' in
 quanto i piccoli esercenti di cui trattasi, non avendo lavoratori  alle
 proprie dipendenze, operano come lavoratori autonomi.
     La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 cod. pen.
 in relazione all'art. 505 stesso codice per contrasto con gli artt. 35,
 primo  comma  e  41  Cost.  e'  stata inoltre sollevata con ordinanza 5
 giugno 1974 emessa dal pretore di Pontedera nel procedimento  penale  a
 carico  di  Ferretti  Stefano  ed  altri, imputati del reato previsto e
 punito dall'art. 506 cod. pen. per avere, nella qualita' di titolari di
 esercizi  di  macellerie,  senza  lavoratori  alle   loro   dipendenze,
 effettuato  una  sospensione  collettiva della vendita al pubblico, per
 protesta contro un decreto prefettizio che aveva disposto  il  calmiere
 delle carni macellate.
     Nella   citata   ordinanza   il   pretore   ritiene   altresi'  non
 manifestamente    infondata    l'eccezione    di    incostituzionalita'
 dell'articolo  506  cod.  pen. formulata dalla difesa degli imputati in
 riferimento agli artt. 3 e 40  Cost.  osservando  che  la  serrata  dei
 piccoli   esercenti   -  i  quali,  non  avendo  lavoratori  alle  loro
 dipendenze,  devono  essere  considerati  come  lavoratori  autonomi  -
 equivale  ad  una  forma  di  esercizio  del  diritto di sciopero.   In
 mancanza di una disciplina normativa dei limiti soggettivi ed oggettivi
 di tale diritto, puo' ritenersi che  la  legittimazione  allo  sciopero
 competa a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sussistenza di un
 rapporto di lavoro subordinato.
     L'art.  506  cod.  pen.  sarebbe infine in contrasto con i principi
 generali dell'ordinamento repubblicano, costituendo tale norma  diretta
 espressione del preesistente sistema corporativo.
     Nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte si sono costituiti i signori
 Ranno Salvatore, Panebianco Antonio e Cavallaro Alfio, rappresentati  e
 difesi  dall'avv.  Antonio  La  Russa  con  deposito  di  deduzioni  in
 cancelleria in data 27 aprile 1973.
     Sostiene la difesa che  la  sospensione  del  lavoro  per  protesta
 determinata da interessi economici dei piccoli esercenti, che non hanno
 lavoratori  alle  loro  dipendenze, deve ritenersi legittima. L'art. 35
 Cost. che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" deve
 considerarsi applicabile all'esercente che, non avendo  dipendenti,  si
 presenta  come esercente-lavoratore". La distinzione che scaturisce dal
 citato precetto costituzionale si  pone  tra  lavoratore  e  datore  di
 lavoro   sicche'   la   protezione   accordata  da  tale  norma  spetta
 all'esercente-lavoratore  che non abbia altri alle sue dipendenze e va,
 invece, negata all'esercente-datore di lavoro.
     Afferma inoltre la difesa  che  all'esercente-lavoratore  va  anche
 riconosciuta  la  tutela  dell'art.  41 Cost. in quanto questo articolo
 riguarda l'imprenditore privato  sia  che  abbia,  sia  che  non  abbia
 lavoratori alle sue dipendenze.
     Conclude,  pertanto,  la  difesa  chiedendo  che  la Corte dichiari
 l'incostituzionalita' dell'art.  506  cod.  pen.  nella  parte  in  cui
 punisce  la  sospensione del lavoro di esercenti di aziende, non aventi
 lavoratori alle loro dipendenze, effettuata per protesta diretta  a  un
 fine economico connesso con l'attivita' aziendale.
                         Considerato in diritto:
     1.  -  I  due  giudizi,  opportunamente riuniti, vengono decisi con
 unica sentenza poiche' identica e' la  questione  di  legittimita'  che
 propongono  alla  Corte:    l'incostituzionalita',  in riferimento agli
 artt. 3, 35, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, dell'art. 506  in
 relazione  all'art. 505 del codice penale nella parte in cui punisce la
 sospensione collettiva del lavoro effettuata per protesta da  esercenti
 di  piccole  industrie  o  commerci  non aventi lavoratori alle proprie
 dipendenze.
     L'eccezione risulta sollevata nel corso di due procedimenti  penali
 promossi  dai pretori di Paterno' e di Pontedera rispettivamente contro
 alcuni panificatori e contro un gruppo  di  macellai  i  quali  avevano
 chiuso  i  propri  esercizi  commerciali,  direttamente e personalmente
 gestiti, per protestare, i primi, contro la  presenza  di  panificatori
 abusivi,  ed  i  secondi  avverso il calmiere delle carni macellate. E'
 quindi evidente, alla stregua delle  citate  vicende  processuali,  che
 l'ambito  del  presente  giudizio resta individuato e delimitato in ben
 precisi termini: decidere se sia o non  costituzionalmente  illegittima
 la  cosiddetta  serrata dei piccoli esercenti industriali o commerciali
 attuata per motivi di  protesta  relativi  a  interessi  incidenti  sul
 contenuto economico della loro attivita'.
     2. - Per risolvere la proposta questione occorre prendere posizione
 sul  dibattuto tema della qualificazione dell'astensione dal lavoro dei
 soggetti di cui trattasi e stabilire se con essa si realizzi una  forma
 di  serrata,  sia pure particolare, giusta la definizione che ne da' il
 codice vigente, o non piuttosto una forma di sciopero  propria  di  una
 particolare categoria di lavoratori.
     Il  punto  fermo di distinzione tra queste due forme di autotutela,
 desumibile dalle fonti del diritto positivo, le quali, pur non  dandone
 una definizione ne precisano tuttavia il contenuto, e' che ad integrare
 la  nozione  tipica di serrata e' sufficiente il comportamento anche di
 un singolo soggetto, purche' sia datore di lavoro e dalla sua  condotta
 consegua    la   sospensione   del   lavoro   subordinato   nell'ambito
 dell'azienda; perche' si abbia  sciopero,  invece,  e'  necessaria  una
 sospensione  del  lavoro  da  parte di una pluralita' di lavoratori che
 agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse.
     Da questa distinzione, che  trova  riscontro  nella  realta'  socio
 economica,  deriva  che  non puo' considerarsi serrata l'astensione dal
 lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in  quanto
 non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo percio' datore
 di  lavoro  nei  termini propri di questa espressione, non puo' col suo
 contegno  dar  luogo  a  quella  sospensione  del  rapporto  di  lavoro
 subordinato  che  si  e'  detto  essere  elemento indispensabile per la
 configurazione di questa forma di autotutela.
     L'esattezza di questa opinione e' del resto confermata dalla stessa
 struttura  giuridica dell'incriminazione prevista dall'articolo 506 del
 codice penale la quale - a differenza di quanto stabilito per  la  vera
 serrata posta in essere dal datore di lavoro che abbia dipendenti ed in
 perfetta  simiglianza,  invece,  con  lo sciopero per fini contrattuali
 compiuto dai lavoratori dipendenti (art. 502 cod. pen.) - esige per  la
 punibilita' dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -
 almeno in numero di tre - il lavoro.
     Impropriamente  quindi  la  norma  in  esame  definisce  serrata la
 sospensione  del  lavoro  dei  piccoli  esercenti   che   personalmente
 gestiscono  un'azienda  industriale  o  commerciale  nel  campo  di una
 professione, di un'arte o un mestiere. La realta' dimostra  che  ci  si
 trova  pur  sempre di fronte ad una categoria di lavoratori, definibili
 autonomi in quanto svincolati da ogni rapporto di  dipendenza,  la  cui
 forma  di  autotutela,  strutturata  dallo stesso codice sul modello di
 quella dei lavoratori dipendenti, non puo' non essere compresa in  quel
 piu'  ampio  concetto  di  sciopero  che  ha trovato modo di esprimersi
 nell'attuale mondo del lavoro.
     3.  -  Sulla  base  delle  considerazioni  che  precedono   ed   in
 conformita'  a  quanto  gia' statuito in tema di sciopero per finalita'
 economiche, deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai
 piccoli esercenti per protesta contro fatti o  provvedimenti  incidenti
 sul contenuto economico della loro attivita' aziendale, poiche' questa,
 nel  caso qui in discussione di esercenti senza lavoratori subordinati,
 si identifica e  coincide  interamente  con  l'attivita'  soggettiva  e
 personale  di  questa  speciale  categoria di lavoratori autonomi i cui
 interessi trovano ampia protezione nelle  norme  racchiuse  nel  titolo
 terzo, parte prima, della Costituzione.
     L'art.  506 del codice penale, che in relazione all'art.  505 dello
 stesso codice reprime questa legittima forma di autotutela,  va  quindi
 dichiarato  costituzionalmente  illegittimo per contrasto con l'art. 40
 della Costituzione che riconosce  il  diritto  di  sciopero.  Pronuncia
 questa  che  dispensa  la  Corte  dall'esame degli altri dedotti motivi
 d'incostituzionalita'.