ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti di legittimi'ta' costituzionale dell'art. 506
del codice penale, in relazione all'art. 505 dello stesso codice,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 dal pretore di Paterno' nel
procedimento penale a carico di Asero Angelo, Ranno Salvatore ed altri,
iscritta al n. 178 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 176 dell'11 luglio 1973;
2) ordinanza emessa il 5 giugno 1974 dal pretore di Pontedera nel
procedimento penale a carico di Ferretti Stefano ed altri, iscritta al
n. 374 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 289 del 6 novembre 1974.
Visto l'atto di costituzione di Ranno Salvatore ed altri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1975 il Giudice relatore
Giovanni Battista Benedetti.
Ritenuto in fatto:
Con ordinanza emessa il 19 febbraio 1973 nel corso del procedimento
penale a carico di Asero Angelo ed altri, rinviati a giudizio per
rispondere del reato previsto e punito dagli art. 506 e 505 cod. pen.
per avere sospeso collettivamente il lavoro di panificatori per
protesta contro l'esistenza di panificatori abusivi, il pretore di
Paterno', in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa degli
imputati, ha sollevato la questione di legittimita' costituzionale
delle indicate norme in riferimento agli artt. 35 e 41 della
Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza che nei termini indicati la questione non
risulta esaminata dalla Corte la quale in precedenti occasioni ha avuto
modo di escludere l'incostituzionalita' dell'art. 506 cod. pen., in
riferimento agli artt. 40 e 41 Cost., per l'ipotesi di serrata
collettiva effettuata da piccoli esercenti per fini di coazione
all'autorita' (sent. n. 47/1958); e successivamente, esaminando
l'ipotesi di serrata per protesta di cui all'art. 505 cod. pen.,
escluse l'illegittimita' costituzionale di detta disposizione sul
rilievo che l'art. 41 Cost. non risultava invocato, mentre il richiamo
all'art. 35 non poteva ritenersi pertinente giacche' questo precetto
riguarda il lavoratore e non gia' il datore di lavoro nella cui
categoria rientrano i piccoli esercenti (sent. n. 141/1967).
Nel presente caso le norme impugnate vengono censurate in relazione
ai precetti costituzionali che tutelano sia l'iniziativa economica
privata che il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni e cio' in
quanto i piccoli esercenti di cui trattasi, non avendo lavoratori alle
proprie dipendenze, operano come lavoratori autonomi.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 506 cod. pen.
in relazione all'art. 505 stesso codice per contrasto con gli artt. 35,
primo comma e 41 Cost. e' stata inoltre sollevata con ordinanza 5
giugno 1974 emessa dal pretore di Pontedera nel procedimento penale a
carico di Ferretti Stefano ed altri, imputati del reato previsto e
punito dall'art. 506 cod. pen. per avere, nella qualita' di titolari di
esercizi di macellerie, senza lavoratori alle loro dipendenze,
effettuato una sospensione collettiva della vendita al pubblico, per
protesta contro un decreto prefettizio che aveva disposto il calmiere
delle carni macellate.
Nella citata ordinanza il pretore ritiene altresi' non
manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalita'
dell'articolo 506 cod. pen. formulata dalla difesa degli imputati in
riferimento agli artt. 3 e 40 Cost. osservando che la serrata dei
piccoli esercenti - i quali, non avendo lavoratori alle loro
dipendenze, devono essere considerati come lavoratori autonomi -
equivale ad una forma di esercizio del diritto di sciopero. In
mancanza di una disciplina normativa dei limiti soggettivi ed oggettivi
di tale diritto, puo' ritenersi che la legittimazione allo sciopero
competa a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla sussistenza di un
rapporto di lavoro subordinato.
L'art. 506 cod. pen. sarebbe infine in contrasto con i principi
generali dell'ordinamento repubblicano, costituendo tale norma diretta
espressione del preesistente sistema corporativo.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti i signori
Ranno Salvatore, Panebianco Antonio e Cavallaro Alfio, rappresentati e
difesi dall'avv. Antonio La Russa con deposito di deduzioni in
cancelleria in data 27 aprile 1973.
Sostiene la difesa che la sospensione del lavoro per protesta
determinata da interessi economici dei piccoli esercenti, che non hanno
lavoratori alle loro dipendenze, deve ritenersi legittima. L'art. 35
Cost. che tutela il lavoro "in tutte le sue forme ed applicazioni" deve
considerarsi applicabile all'esercente che, non avendo dipendenti, si
presenta come esercente-lavoratore". La distinzione che scaturisce dal
citato precetto costituzionale si pone tra lavoratore e datore di
lavoro sicche' la protezione accordata da tale norma spetta
all'esercente-lavoratore che non abbia altri alle sue dipendenze e va,
invece, negata all'esercente-datore di lavoro.
Afferma inoltre la difesa che all'esercente-lavoratore va anche
riconosciuta la tutela dell'art. 41 Cost. in quanto questo articolo
riguarda l'imprenditore privato sia che abbia, sia che non abbia
lavoratori alle sue dipendenze.
Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte dichiari
l'incostituzionalita' dell'art. 506 cod. pen. nella parte in cui
punisce la sospensione del lavoro di esercenti di aziende, non aventi
lavoratori alle loro dipendenze, effettuata per protesta diretta a un
fine economico connesso con l'attivita' aziendale.
Considerato in diritto:
1. - I due giudizi, opportunamente riuniti, vengono decisi con
unica sentenza poiche' identica e' la questione di legittimita' che
propongono alla Corte: l'incostituzionalita', in riferimento agli
artt. 3, 35, primo comma, 40 e 41 della Costituzione, dell'art. 506 in
relazione all'art. 505 del codice penale nella parte in cui punisce la
sospensione collettiva del lavoro effettuata per protesta da esercenti
di piccole industrie o commerci non aventi lavoratori alle proprie
dipendenze.
L'eccezione risulta sollevata nel corso di due procedimenti penali
promossi dai pretori di Paterno' e di Pontedera rispettivamente contro
alcuni panificatori e contro un gruppo di macellai i quali avevano
chiuso i propri esercizi commerciali, direttamente e personalmente
gestiti, per protestare, i primi, contro la presenza di panificatori
abusivi, ed i secondi avverso il calmiere delle carni macellate. E'
quindi evidente, alla stregua delle citate vicende processuali, che
l'ambito del presente giudizio resta individuato e delimitato in ben
precisi termini: decidere se sia o non costituzionalmente illegittima
la cosiddetta serrata dei piccoli esercenti industriali o commerciali
attuata per motivi di protesta relativi a interessi incidenti sul
contenuto economico della loro attivita'.
2. - Per risolvere la proposta questione occorre prendere posizione
sul dibattuto tema della qualificazione dell'astensione dal lavoro dei
soggetti di cui trattasi e stabilire se con essa si realizzi una forma
di serrata, sia pure particolare, giusta la definizione che ne da' il
codice vigente, o non piuttosto una forma di sciopero propria di una
particolare categoria di lavoratori.
Il punto fermo di distinzione tra queste due forme di autotutela,
desumibile dalle fonti del diritto positivo, le quali, pur non dandone
una definizione ne precisano tuttavia il contenuto, e' che ad integrare
la nozione tipica di serrata e' sufficiente il comportamento anche di
un singolo soggetto, purche' sia datore di lavoro e dalla sua condotta
consegua la sospensione del lavoro subordinato nell'ambito
dell'azienda; perche' si abbia sciopero, invece, e' necessaria una
sospensione del lavoro da parte di una pluralita' di lavoratori che
agiscano d'accordo per il perseguimento di un comune interesse.
Da questa distinzione, che trova riscontro nella realta' socio
economica, deriva che non puo' considerarsi serrata l'astensione dal
lavoro di un soggetto che personalmente gestisce un'azienda, in quanto
non avendo persone alle proprie dipendenze e non essendo percio' datore
di lavoro nei termini propri di questa espressione, non puo' col suo
contegno dar luogo a quella sospensione del rapporto di lavoro
subordinato che si e' detto essere elemento indispensabile per la
configurazione di questa forma di autotutela.
L'esattezza di questa opinione e' del resto confermata dalla stessa
struttura giuridica dell'incriminazione prevista dall'articolo 506 del
codice penale la quale - a differenza di quanto stabilito per la vera
serrata posta in essere dal datore di lavoro che abbia dipendenti ed in
perfetta simiglianza, invece, con lo sciopero per fini contrattuali
compiuto dai lavoratori dipendenti (art. 502 cod. pen.) - esige per la
punibilita' dei piccoli esercenti che essi sospendano collettivamente -
almeno in numero di tre - il lavoro.
Impropriamente quindi la norma in esame definisce serrata la
sospensione del lavoro dei piccoli esercenti che personalmente
gestiscono un'azienda industriale o commerciale nel campo di una
professione, di un'arte o un mestiere. La realta' dimostra che ci si
trova pur sempre di fronte ad una categoria di lavoratori, definibili
autonomi in quanto svincolati da ogni rapporto di dipendenza, la cui
forma di autotutela, strutturata dallo stesso codice sul modello di
quella dei lavoratori dipendenti, non puo' non essere compresa in quel
piu' ampio concetto di sciopero che ha trovato modo di esprimersi
nell'attuale mondo del lavoro.
3. - Sulla base delle considerazioni che precedono ed in
conformita' a quanto gia' statuito in tema di sciopero per finalita'
economiche, deve ritenersi lecita la sospensione del lavoro attuata dai
piccoli esercenti per protesta contro fatti o provvedimenti incidenti
sul contenuto economico della loro attivita' aziendale, poiche' questa,
nel caso qui in discussione di esercenti senza lavoratori subordinati,
si identifica e coincide interamente con l'attivita' soggettiva e
personale di questa speciale categoria di lavoratori autonomi i cui
interessi trovano ampia protezione nelle norme racchiuse nel titolo
terzo, parte prima, della Costituzione.
L'art. 506 del codice penale, che in relazione all'art. 505 dello
stesso codice reprime questa legittima forma di autotutela, va quindi
dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 40
della Costituzione che riconosce il diritto di sciopero. Pronuncia
questa che dispensa la Corte dall'esame degli altri dedotti motivi
d'incostituzionalita'.