PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 32, ultimo comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il "Testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia", come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto 1967, n. 799, nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento, punisce il porto " delle armi da caccia con munizione spezzata e di arnesi per l'uccellaggione, a meno che il trasporto avvenga per giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso in busta o altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000. Cosi' deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere