PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara   l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  32,  ultimo
 comma, del regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, che approva il  "Testo
 unico  delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio
 della caccia", come modificato dall'art. 10 della legge 2 agosto  1967,
 n.  799,  nella parte in cui, limitatamente alle zone di ripopolamento,
 punisce il porto " delle armi da caccia con  munizione  spezzata  e  di
 arnesi  per  l'uccellaggione,    a  meno  che  il trasporto avvenga per
 giustificato motivo e che il fucile sia smontato o chiuso  in  busta  o
 altro involucro idoneo", con la multa da lire 20.000 a lire 100.000.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  in  camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 luglio 1976.
                                   F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI  OGGIONI  -
                                   ANGELO  DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -  GUIDO
                                   ASTUTI  -  MICHELE ROSSANO - ANTONINO
                                   DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere