PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione: a) le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 414 e 416 del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 della legge 1973, n. 533, sul nuovo rito del lavoro, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe indicate dei pretori di Modena, Roma, San Severino Marche, Catania, San Remo e del giudice del lavoro presso il tribunale di Udine; b) le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 418 e 420, commi primo e quinto, del codice di procedura civile come modificati dall'art. 1 legge 1973 citata sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Modena ed Alba, di cui in epigrafe; c) le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 429, comma terzo, del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1 della legge 1973 citata, sollevate, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe dei pretori di Roma, Arcidosso e Rotondella. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977. F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA. ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere