PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione:
     a)  le  questioni di legittimita' costituzionale degli artt.  414 e
 416 del codice di procedura civile come modificati  dall'art.  1  della
 legge   1973,  n.  533,  sul  nuovo  rito  del  lavoro,  sollevate,  in
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con le  ordinanze  in
 epigrafe  indicate  dei  pretori  di Modena, Roma, San Severino Marche,
 Catania, San Remo e del giudice  del  lavoro  presso  il  tribunale  di
 Udine;
     b)  le  questioni  di legittimita' costituzionale degli artt. 418 e
 420, commi  primo  e  quinto,  del  codice  di  procedura  civile  come
 modificati dall'art. 1 legge 1973 citata sollevate, in riferimento agli
 artt. 3 e 24 della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Modena
 ed Alba, di cui in epigrafe;
     c)  le  questioni  di  legittimita' costituzionale dell'art.   429,
 comma terzo, del codice di procedura civile come modificato dall'art. 1
 della legge 1973 citata, sollevate, in  riferimento  all'art.  3  della
 Costituzione,  con  le  ordinanze  in  epigrafe  dei  pretori  di Roma,
 Arcidosso e Rotondella.
     Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 gennaio 1977.
                                   F.to:  PAOLO  ROSSI - LUIGI OGGIONI -
                                   ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI  -
                                   ENZO  CAPALOZZA  -  VINCENZO  MICHELE
                                   TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
                                   REALE  -  LEONETTO  AMADEI  -  GIULIO
                                   GIONFRIDA  - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
                                   ASTUTI - MICHELE ROSSANO  -  ANTONINO
                                   DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
                                   ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere