PER QUESTI MOTIVI
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
     a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4 della legge
 25  marzo 1971, n. 213 (recante: "Soppressione dei compensi fissi per i
 ricoveri ospedalieri di cui all'art. 82 del regio decreto 30  settembre
 1938,  n.  1631,  e  della  Cassa  nazionale  di  conguaglio  di cui al
 decreto-legge 18 novembre 1967, n.  1044,  convertito  nella  legge  17
 gennaio 1968, n. 4"), nella parte in cui stabilisce che l'indennita' in
 esso prevista non e' utile ai fini assistenziali e previdenziali;
     b)  dichiara  altresi' d'ufficio, ai sensi dell'art. 27 della legge
 11  marzo  1953,  n.  87  e  negli  stessi   limiti,   l'illegittimita'
 costituzionale  dell'art.  31  del  d.P.R.  20  dicembre  1979,  n. 761
 (recante:  "Stato  giuridico  del  personale  delle  unita'   sanitarie
 locali");
     c) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 50 del d.P.R.
 30   giugno   1972,   n.   748  (recante:  "Disciplina  delle  funzioni
 dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato,  anche  ad  ordinamento
 autonomo"),  nella  parte  in cui esclude che ai docenti universitari i
 quali  operino  in  cliniche  universitarie  ed  abbiano  raggiunto  il
 parametro  825 possa essere corrisposta l'indennita' prevista dall'art.
 4 della legge 25 marzo 1971, n.  213  e  dall'art.  31  del  d.P.R.  20
 dicembre 1979, n. 761;
     d) dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  4  della  legge 25 marzo 1971, n. 213, sollevata dai TAR del
 Lazio e della Liguria, in riferimento agli  artt.  3,  36  e  97  della
 Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
     Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1981.
                                   F.to:  LEONETTO   AMADEI   -   GIULIO
                                   GIONFRIDA   -   EDOARDO   VOLTERRA  -
                                   MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO
                                   - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN
                                   - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
                                   DUCCI - ALBERTO  MALAGUGINI  -  LIVIO
                                   PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
                                   LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
                                   GIOVANNI VITALE - Cancelliere