ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
     nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  404 cod.
 proc. civ. promossi con le seguenti ordinanze:
     1) ordinanza emessa il 15 gennaio 1984  dal  Pretore  di  Roma  nel
 procedimento  civile  vertente  tra Tota Anna Maria e Bramonti Orlando,
 iscritta al n. 242 del  registro  ordinanze  1984  e  pubblicata  nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 81 dell'anno 1984;
     2)  ordinanza  emessa  il  24 novembre 1983 dal Pretore di Roma nel
 procedimento civile vertente tra  FENALTAT-CISNAL  e  D'Orazio  Erenio,
 iscritta  al  n.  342  del  registro  ordinanze 1984 e pubblicata nella
 Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984.
     Visti gli atti di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 ministri;
     udito  nella  camera  di  consiglio  del  9 ottobre 1985 il Giudice
 relatore Virgilio Andrioli.
                           Ritenuto in fatto:
     1.1. - Il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 15 gennaio  1984
 nel  giudizio  con cui Anna Maria Tota, asserendo di essere l'effettivo
 conduttore dell'immobile, aveva proposto opposizione ex art. 668 c.p.c.
 al provvedimento di convalida di sfratto per morosita' emesso, su  atto
 di  opposizione  di  Bramonti  Orlando  nei confronti di Di Piero Luigi
 (ordinanza notificata e comunicata il 30 gennaio 1984; pubblicata nella
 G. U. n. 81 del 21 marzo 1984 e  iscritta  al  n.  242  R.O.  1984)  ha
 sollevato  d'ufficio  la  questione  di costituzionalita' dell'art. 404
 c.p.c. nella parte in cui  non  consente  l'opposizione  di  terzo  nei
 confronti  dell'ordinanza  di  convalida  di  licenza  o di sfratto per
 contrasto con gli artt. 3 e  24  Cost.  rinviandone  l'esame  a  questa
 Corte,  avanti  la  quale  nessuna delle parti del giudizio a quo si e'
 costituita ma ha spiegato intervento nell'interesse del Presidente  del
 Consiglio  dei  ministri l'Avvocatura generale dello Stato instando con
 atto depositato il 10 aprile 1984  per  la  declaratoria  di  manifesta
 irrilevanza o infondatezza della proposta questione.
     1.2.  -  Con  ordinanza  emessa  il 24 novembre 1983 (notificata il
 successivo 29 e comunicata il 22 febbraio 1984; pubblicata nella G.  U.
 n.  252  del  12  settembre  1984  e  iscritta al n. 342 R.O. 1984) nel
 giudizio tra FENALTAT-CISNAL e D'Orazio Erenio e' tornato  a  sollevare
 d'ufficio  la  stessa  questione  di costituzionalita' che l'Avvocatura
 generale dello Stato, intervenuta - nella non  comparizione  in  questa
 sede delle parti del giudizio a quo - nell'interesse del Presidente del
 Consiglio  dei  ministri ha insistito con atto depositato il 10 ottobre
 1984  nel  chiedere  che  sia  dichiarata  inammissibile   o   comunque
 manifestamente infondata.
     1.3.  - Nella adunanza svoltasi in camera di consiglio il 9 ottobre
 1985 il giudice Andrioli ha svolto la relazione.
                         Considerato in diritto:
     2. - Questa Corte, con sent. 7 giugno 1984, n. 167,  ha  dichiarato
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 404 c.p.c.   nella parte in
 cui non ammette l'opposizione di terzo avverso la ordinanza di  sfratto
 per finita locazione per la mancata comparizione dell'intimato o per la
 mancata  opposizione  dell'intimato  pur  comparso,  e  l'identita'  di
 ragione la induce a giudicare illegittimo l'art. 404 nella parte in cui
 non ammette l'opposizione di terzo avverso l'ordinanza di  sfratto  per
 morosita'.