ha pronunciato la seguente
                               ORDINANZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 565 del codice
 civile, promosso con ordinanza emessa il 22 ottobre 1982 dalla  Corte
 di Appello di Bologna, iscritta al n. 122 del registro ordinanze 1983
 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  n.  191
 dell'anno 1983;
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio dei
 ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 24 febbraio 1988 il Giudice
 relatore Luigi Mengoni;
    Ritenuto  che  la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 22
 ottobre 1982, ha sollevato questione di legittimita'  costituzionale,
 per  presunto  contrasto  con  gli  artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.,
 dell'art. 565 cod. civ. (testo del 1942) "nella parte in cui  esclude
 dalla  categoria dei chiamati alla successione legittima, in mancanza
 di  altri  successibili,  e  prima  dello  Stato,  gli  zii  naturali
 riconosciuti o dichiarati del de cuius";
      che l'incidente di costituzionalita' e' insorto nel corso di due
 giudizi riuniti di appello proposto da Zanni Giacomo e Zanni  Erminia
 contro  la  sentenza 13/21 luglio 1981 del Tribunale di Parma, che ha
 respinto la loro pretesa di succedere a Maghenzani Marcella, deceduta
 il  29  settembre  1973  senza lasciare discendenti, ne' coniuge, ne'
 genitori, essendo l'ereditanda  figlia  naturale  riconosciuta  della
 defunta Zanni Ida, sorella degli appellanti;
      che   la   questione   e'   dal   giudice  a  quo  ritenuta  non
 manifestamente  infondata  "per  la  stessa   motivazione   posta   a
 fondamento   della   sentenza  14  luglio  1979  n.  55  della  Corte
 costituzionale (che ha dichiarato illegittimo l'art.  565  cod.  civ.
 nella  parte  in  cui  esclude  dalle  categorie  dei  chiamati  alla
 successione legittima, in mancanza  di  altri  successibili  e  prima
 dello  Stato,  i  fratelli  e  le  sorelle  naturali  riconosciuti  o
 dichiarati)":  anche  nel  caso  di  specie  "non  si  ipotizza   una
 situazione di conflittualita' fra la tutela del figlio nato fuori del
 matrimonio e i diritti  dei  membri  della  famiglia  legittima,  per
 essere lo Stato unico chiamato alla successione; ed inoltre si palesa
 contrastante col principio di eguaglianza un regime  successorio  che
 escluda  dalla  categoria  dei  successibili  gli  zii  naturali e vi
 includa, invece, gli zii legittimi";
      che  nel  giudizio  davanti alla Corte non si sono costituite le
 parti private, mentre e' intervenuta la Presidenza del Consiglio  dei
 Ministri,  rappresentata  dall'Avvocatura dello Stato, contestando la
 tesi  della  Corte  bolognese   sul   riflesso   che   "la   garanzia
 costituzionale apprestata dal terzo comma dell'art. 30 Cost. riguarda
 soltanto la prole nata fuori del matrimonio",  onde  "il  vincolo  di
 sangue  che puo' assumere rilievo costituzionale nel confronto tra il
 contenuto dell'art. 565 cod. civ.  e  il  predetto  terzo  comma,  e'
 soltanto quello che lega tra loro piu' figli naturali, riconosciuti o
 dichiarati, nati da una stessa persona";
   Considerato  che  la  qualifica,  arditamente  ellittica,  di  "zii
 naturali  riconosciuti  o  dichiarati",  piu'  volte  attribuita  dal
 giudice  a quo ai fratelli del genitore che ha riconosciuto il figlio
 naturale o la  cui  paternita'  o  maternita'  e'  stata  dichiarata,
 presuppone  la  norma  alla  quale  si  chiede a questa Corte di dare
 ingresso  con  una   sentenza   additiva,   cioe'   una   norma   che
 all'accertamento formale della filiazione naturale colleghi l'effetto
 di far entrare il figlio nella famiglia di origine del  genitore,  in
 guisa  da  attribuirgli uno status familiare rapportato non solo a un
 padre o a una madre, ma anche a nonni, zii e cugini;
      che  una  norma del genere non esisteva nell'ordinamento vigente
 all'epoca dell'apertura della  successione  de  qua,  ne'  esiste  in
 quello  attuale: l'art. 258, primo comma, cod.  civ. (testo del 1942)
 disponeva che "il riconoscimento non produce effetti che riguardo  al
 genitore  da  cui  fu  fatto",  e tale disposizione e' riprodotta nel
 testo novellato dall'art. 108  della  legge  n.  151  del  1975,  con
 l'aggiunta (superflua) "salvi i casi previsti dalla legge";
      che  nessun  argomento,  nel  senso  della  costituzione  di  un
 rapporto giuridico di parentela tra figlio  naturale  riconosciuto  e
 fratelli  o  sorelle  del  genitore,  puo' trarsi dall'art. 87, terzo
 comma, cod. civ., che dichiara applicabile il divieto  di  matrimonio
 tra  zio  o  zia e nipote "anche se il rapporto dipende da filiazione
 naturale", perche' l'impedimento matrimoniale opera per il solo fatto
 della  consanguineita',  indipendentemente  dalla  circostanza che la
 filiazione naturale sia stata o no riconosciuta o dichiarata;
      che  la  tutela  garantita dal terzo comma dell'art. 30 Cost. ai
 figli naturali, in quanto criterio di conformazione dello  status  di
 filiazione  naturale,  e' circoscritta al rapporto con il genitore la
 cui paternita' o maternita' e' stata accertata, come si arguisce  sia
 dal  confronto col primo comma, sia dal limite di compatibilita' "con
 i diritti dei membri della famiglia legittima", unanimemente riferito
 dagli  interpreti  alla  (piccola)  famiglia  che  il  genitore abbia
 costituito mediante matrimonio con persona diversa dall'altro;
      che  l'ambito  normativo dell'art. 30, terzo comma, Cost., cosi'
 definito, e' stato riconosciuto anche dalla sentenza n. 55  del  1979
 di  questa Corte, pur con la precisazione che la regola dell'art. 258
 cod. civ. non impedisce che, in caso di pluralita' di figli  naturali
 di  un  medesimo  genitore,  la  tutela  costituzionale  connessa  al
 riconoscimento si rifletta anche nei rapporti tra loro, in  guisa  da
 qualificarli   giuridicamente   fratelli,   e  quindi  aventi  titolo
 reciproco di successione mortis causa, almeno  in  assenza  di  altri
 successibili per diritto familiare;
      che  pertanto  la questione se per effetto del riconoscimento il
 figlio naturale entri nella famiglia di origine del genitore, appunto
 perche'  estranea  ai  rapporti  del  figlio  con il genitore, non e'
 pregiudicata dall'art. 30 Cost., e quindi si prospetta come questione
 di  politica  legislativa  rimessa alla valutazione discrezionale del
 legislatore, il quale nemmeno in occasione della riforma del 1975  si
 e' deciso a questo passo;
      che    in    relazione   all'art.   3   Cost.   l'incidente   di
 costituzionalita' e'  assorbito,  in  quanto  l'art.  258  cod.  civ.
 esclude   che   i  fratelli  del  genitore  naturale  possano  essere
 paragonati ai fratelli del  genitore  legittimo,  ai  quali  soltanto
 compete giuridicamente la qualita' di zii;
      visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e n. 9 delle
 Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;