PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n.
481 (Fissazione al 1 gennaio 1979 del termine previsto dall'art.
113, decimo comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, per la
cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a
favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche'
norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle
istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta
Amministrazione per le attivita' assistenziali italiane ed
internazionali), nel testo modificato dalla legge di conversione 21
ottobre 1978, n. 641; nonche' dello stesso art. 1 sexies, comma nono,
nella parte che riguarda il riparto fra i Comuni delle entrate
dell'E.N.A.L.; questioni proposte dalla Provincia di Bolzano per
violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello Statuto speciale
per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975,
n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 475, di attuazione dello
Statuto;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato decreto-legge n.
481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641
del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per violazione degli
artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. b), del menzionato
decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di
conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano per
violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 quinquies, comma quarto, lett. c), del menzionato
decreto-legge n. 481 del 1978, nel testo modificato dalla legge di
conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per
violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481
del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del
1978, nella parte in cui riserva allo Stato i proventi del
concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per
violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonche'
dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;
Dichiara non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978, nel
testo modificato dalla legge del 1978, n. 641 proposta dalla
Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto
speciale, nonche' del d.P.R. 28 marzo 1975, n. 469, di attuazione
dello Statuto.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
88C0759