PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  inammissibili le questioni di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 sexies, primo comma, del decreto-legge 18 agosto 1978, n.
 481  (Fissazione  al  1›  gennaio 1979 del termine previsto dall'art.
 113, decimo comma, del  d.P.R.  24  luglio  1977,  n.   616,  per  la
 cessazione  di  ogni  contribuzione,  finanziamento  o  sovvenzione a
 favore degli enti di cui alla tabella B del medesimo decreto, nonche'
 norme  di  salvaguardia  del  patrimonio  degli  stessi  enti,  delle
 istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e  della  disciolta
 Amministrazione   per   le   attivita'   assistenziali   italiane  ed
 internazionali), nel testo modificato dalla legge di  conversione  21
 ottobre 1978, n. 641; nonche' dello stesso art. 1 sexies, comma nono,
 nella parte che riguarda  il  riparto  fra  i  Comuni  delle  entrate
 dell'E.N.A.L.;  questioni  proposte  dalla  Provincia  di Bolzano per
 violazione degli artt. 8, n. 25, e 9, n. 11, dello  Statuto  speciale
 per il Trentino-Alto Adige, e degli artt. 6 del d.P.R. 28 marzo 1975,
 n. 469 e 4 del d.P.R. 28 marzo 1975,  n.  475,  di  attuazione  dello
 Statuto;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 quinquies, comma terzo, del menzionato  decreto-legge  n.
 481  del 1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641
 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano  per  violazione  degli
 artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1  quinquies,  comma  quarto,  lett.  b),  del  menzionato
 decreto-legge  n.  481  del 1978, nel testo modificato dalla legge di
 conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano  per
 violazione degli artt. 8, n. 14, e 68 dello Statuto speciale;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art.  1  quinquies,  comma  quarto,  lett.  c),  del  menzionato
 decreto-legge  n.  481  del 1978, nel testo modificato dalla legge di
 conversione n. 641 del 1978, proposta dalla Provincia di Bolzano, per
 violazione dell'art. 18 cpv. dello Statuto speciale;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 del comma nono dell'art. 1 sexies del menzionato decreto-legge n. 481
 del  1978, nel testo modificato dalla legge di conversione n. 641 del
 1978,  nella  parte  in  cui  riserva  allo  Stato  i  proventi   del
 concorso-pronostici Enalotto, proposta dalla Provincia di Bolzano per
 violazione degli artt. 8, n. 25, e 78 dello Statuto speciale, nonche'
 dei d.P.R. 28 marzo 1975 nn. 469 e 475, di attuazione dello Statuto;
    Dichiara  non  fondata la questione di legittimita' costituzionale
 dell'art. 1 decies del menzionato decreto-legge n. 481 del 1978,  nel
 testo  modificato  dalla  legge  del  1978,  n.  641  proposta  dalla
 Provincia di Bolzano per violazione dell'art. 8, n. 25, dello Statuto
 speciale,  nonche'  del  d.P.R.  28 marzo 1975, n. 469, di attuazione
 dello Statuto.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 10 maggio 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 12 maggio 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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