PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 131 del codice di procedura penale e dell'art. 1 del d.P.R. 8 agosto 1955, n. 666 (Norme di attuazione, transitorie e di coordinamento della legge 18 giugno 1955, n. 517, contenente modificazioni al codice di procedura penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Sezione istruttoria della Corte d'appello di Messina con ordinanza del 3 novembre 1987. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988. Il Presidente: SAJA Il redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988. Il direttore della cancelleria: MINELLI 88C1980