PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 131  del  codice  di  procedura
 penale  e  dell'art.  1  del  d.P.R.  8 agosto 1955, n. 666 (Norme di
 attuazione, transitorie e di  coordinamento  della  legge  18  giugno
 1955,  n.  517,  contenente  modificazioni  al  codice  di  procedura
 penale),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  3  e   24   della
 Costituzione,  dalla  Sezione  istruttoria  della  Corte d'appello di
 Messina con ordinanza del 3 novembre 1987.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: CONSO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C1980