PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  2,  d.l.  30
 ottobre 1979, n. 663 (Finanziamento del servizio sanitario  nazionale
 nonche'    proroga    dei   contratti   stipulati   dalle   pubbliche
 amministrazioni  in  base  alla  L.   1›   giugno   1977,   n.   285,
 sull'occupazione  giovanile),  convertito,  con  modificazioni, nella
 legge 29 febbraio 1980, n. 33, nel  testo  sostituito  dall'art.  15,
 legge  23  aprile  1981,  n.  155, nella parte in cui non consente al
 lavoratore  assicurato  di  addurre  e  provare  l'esistenza  di   un
 giustificato  motivo del ritardato invio del certificato medico della
 malattia che lo ha colpito.
    Cosi'  deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
 Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1988.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1988.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 88C2008