ha pronunciato la seguente
                                SENTENZA
 nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice
 di procedura civile in riferimento all'art. 215, n. 1,  dello  stesso
 codice, promosso con ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale
 di Cassino nel procedimento civile vertente tra Pio Antonino e Polini
 Loreto,  iscritta  al n. 814 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima  serie  speciale
 dell'anno 1989;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  dell'8  marzo 1989 il Giudice
 relatore Aldo Corasaniti;
                           Ritenuto in fatto
    Il  Tribunale  di  Cassino,  nel  giudizio  civile promosso da Pio
 Antonino contro Polini Loreto, contumace, ritenendo di dover decidere
 la  controversia  sulla base di un documento prodotto dall'attore nel
 corso  del  processo,  ha   sollevato   questione   di   legittimita'
 costituzionale,   in   riferimento   all'art.   24,   secondo  comma,
 Costituzione, dell'art.  292  del  codice  di  procedura  civile,  in
 relazione all'art. 215, n. 1, dello stesso codice, nella parte in cui
 non prevedono che al convenuto contumace debba essere  notificato  il
 verbale  in cui si da' atto della produzione in giudizio di scrittura
 privata  non  menzionata  nell'atto  di   citazione   notificato   al
 convenuto,  ai  fini  della presunzione assoluta di riconoscimento da
 parte di quest'ultimo della scrittura  privata  a  lui  attribuita  o
 contro di lui prodotta.
    Considera  il  giudice  a  quo che la Corte costituzionale, con la
 sentenza n. 250 del 1986, ha dichiarato illegittimo,  per  violazione
 dell'art.  24,  secondo  comma,  della  Costituzione,  l'art. 292 del
 codice di  procedura  civile  nella  parte  in  cui  non  prevede  la
 notificazione  al  contumace  del  verbale  in  cui si da' atto della
 produzione della scrittura privata, limitatamente  -  peraltro  -  ai
 procedimenti  di  cognizione  ordinaria  dinanzi  al  pretore  ed  al
 conciliatore, sulla scorta della diversa formulazione dell'art.  163,
 n.  5,  e dell'art. 313, primo comma, del codice di procedura civile,
 solo la prima disposizione  richiedendo  che  l'attore  nell'atto  di
 citazione  indichi  i  "documenti  che offre in comunicazione" (cosi'
 che, "ove rimanga contumace il convenuto cui  sia  stata  ritualmente
 notificata la domanda introduttiva del giudizio, la scrittura privata
 dall'attore prodotta si abbia per tacitamente riconosciuta", ai sensi
 dell'art. 215, n. 1, del codice di procedura civile), mentre la norma
 regolante  il  contenuto  della  domanda  introduttiva  del  giudizio
 pretorile   si   limita   ad   esigere  "l'esposizione  dei  fatti  e
 l'indicazione dell'oggetto" della domanda stessa (con la  conseguenza
 che  tale  norma  "non  consente di ricollegare allo scarno contenuto
 della domanda  introduttiva  del  giudizio  pretorile  di  cognizione
 ordinaria  il  tacito riconoscimento della scrittura privata da parte
 del convenuto contumace").
    Rileva,  d'altro  canto,  che  l'art.  184 del codice di procedura
 civile consente alle parti  di  "produrre  nuovi  documenti"  durante
 tutto  il  corso dell'istruttoria e fino a che la causa non sia stata
 rimessa al collegio, per cui deve ritenersi che nei  procedimenti  di
 competenza  del tribunale, oltre che in quelli di competenza (a parte
 lo speciale rito del lavoro) del  pretore  e  del  conciliatore,  non
 sussista alcun onere per l'attore - a pena di decadenza - di indicare
 nell'atto introduttivo del giudizio i documenti che  intenda  offrire
 in  comunicazione  o  comunque  di produrre gli stessi all'atto della
 costituzione,  ben  potendo  farlo  in  un  momento  successivo  e  a
 prescindere   dalla   loro  indicazione  nell'atto  introduttivo  del
 giudizio.
    Auspica,    pertanto,    l'estensione   della   dichiarazione   di
 illegittimita' costituzionale nei sensi sopra indicati.
    Non  vi  e'  stata  costituzione delle parti ne' e' intervenuto il
 Presidente del Consiglio dei ministri.
                         Considerato in diritto
    1.  -  E'  sollevata  in via incidentale questione di legittimita'
 costituzionale,  per  sospettata  violazione   dell'art.   24   della
 Costituzione,  dell'art.  292  del  codice  di  procedura  civile, in
 relazione all'art. 215, n. 1, stesso codice, nella parte  in  cui  la
 normativa  non  prevede  che,  nei  giudizi  davanti al tribunale, al
 convenuto contumace debba essere notificato il verbale in cui si  da'
 atto  della  produzione  in  giudizio  della  scrittura privata - ove
 questa non sia menzionata  nell'atto  di  citazione  -  perche'  tale
 scrittura  possa  aversi  per  riconosciuta  da  parte  del convenuto
 medesimo.
    L'ordinanza  di  rimessione  fa  richiamo  alla sentenza di questa
 Corte  n.  250  del  1986,  con  la   quale   e'   stata   dichiarata
 l'illegittimita' costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura
 civile nella parte in cui non  prevede  la  notificazione  del  detto
 verbale,  ai  fini  suindicati,  nei  giudizi davanti al pretore e in
 quelli davanti al conciliatore. E afferma che le ragioni allora valse
 per quei giudizi valgono anche per i giudizi davanti al tribunale.
    2. - La questione e' fondata.
    Non  puo'  negarsi  che  la  normativa di cui si discute, la' dove
 sostanzialmente dispone che si abbia per riconosciuta  dal  contumace
 una  scrittura,  della  cui  produzione egli non e' messo in grado di
 avere notizia, implica ingiustificato aggravio per la  posizione  del
 contumace, e quindi lesione del diritto di difesa. E cio' anche se al
 contumace e' consentito  (art.  293,  ultimo  comma,  del  codice  di
 procedura  civile)  disconoscere la scrittura in sede di costituzione
 tardiva, o (secondo giurisprudenza  costante)  in  sede  di  appello,
 essendo  l'onere  della costituzione tardiva o della proposizione del
 gravame,   e   del   disconoscimento,    null'altro    che    aspetti
 dell'ingiustificato aggravio.
    Orbene,  tale  profilo di illegittimita', ravvisato dalla sentenza
 di questa Corte n. 250 del 1986 per i soli giudizi davanti al pretore
 e  al conciliatore, ricorre anche per i giudizi davanti al tribunale.
 Infatti, anche in tali giudizi, poiche' le parti, ai sensi  dell'art.
 184  del  codice  di procedura civile, possono nel corso del giudizio
 produrre documenti nuovi,  puo'  verificarsi  l'eventualita'  che  il
 contumace non sia messo in grado di averne notizia.
    Va dunque dichiarata l'illegittimita' del combinato disposto degli
 artt. 292, primo comma, e 215, n. 1, del codice di procedura  civile,
 in quanto, nel caso di mancata indicazione della scrittura privata da
 produrre in atti notificati in  precedenza,  non  esige,  perche'  si
 abbia  per  riconosciuta la medesima, la notifica del verbale che da'
 atto della produzione. In tal modo, infatti, si preserva  l'efficacia
 probatoria  del  riconoscimento tacito da parte del contumace, quando
 questi sia messo in grado di avere  notizia  della  produzione  della
 scrittura  privata,  e si corrobora la posizione del producente senza
 sacrificare ingiustificatamente quella del contumace stesso.