PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  del combinato disposto
 degli artt. 1, primo comma, della  legge  11  febbraio  1980,  n.  18
 (Indennita'   di  accompagnamento  agli  invalidi  civili  totalmente
 inabili) e 2, quarto  comma,  della  legge  30  marzo  1971,  n.  118
 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove
 norme in favore di mutilati ed invalidi civili) nella  parte  in  cui
 esclude  che  ad  integrare lo stato di totale inabilita' con diritto
 all'indennita'  di  accompagnamento  possa  concorrere,   con   altre
 minorazioni, la cecita' parziale.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                         Il redattore: SPAGNOLI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0725