P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,   1  della  legge
 costituazionale 9 febbraio 1948, n. 1, e  23  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale  dell'art.  21  del  d.l.  C.  p.  S.  13
 dicembre  1946,  n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561,
 in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione;
    Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti
 alla Corte Costituzionale;
    Ordina  che  il  provvedimento  sia,  a  cura  della  cancelleria,
 notificato alle parti e al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicato  al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei
 deputati.
      Catania, addi' 6 aprile 1989
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 89C0772