P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituazionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21 del d.l. C. p. S. 13 dicembre 1946, n. 233, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, in relazione agli artt. 3 e 38 della Costituzione; Sospende il giudizio in corso e dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; Ordina che il provvedimento sia, a cura della cancelleria, notificato alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicato al Presidente del Senato e al Presidente della Camera dei deputati. Catania, addi' 6 aprile 1989 Il presidente: (firma illeggibile) 89C0772