P. Q. M.
    Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
    Ordina   che   gli   atti   di  causa  siano  rimessi  alla  Corte
 costituzionale affinche' sia risolta  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale,  cosi'  come  prospettata in motivazione, degli artt.
 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la parte  in  cui
 detti   articoli   prevedono  che  la  liquidazione  di  pensione  di
 riversibilita'  in  favore  di  vedovo  di  pubblica  dipendente  sia
 effettuata  su  domanda dell'interessato, in relazione agli artt. 3 e
 29 della Costituzione;
    Dispone  che,  sospeso il giudizio in corso, la presente ordinanza
 sia notificata alle parti, al procuratore generale  della  Corte  dei
 conti  ed  al  Presidente  del Consiglio dei Ministri, e sia altresi'
 comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati.
    Roma, camera di consiglio del 27 maggio 1988.
                      Il presidente f.f.: LIGUORI
 89C0791