P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ordina che gli atti di causa siano rimessi alla Corte costituzionale affinche' sia risolta la questione di legittimita' costituzionale, cosi' come prospettata in motivazione, degli artt. 159 e 160 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per la parte in cui detti articoli prevedono che la liquidazione di pensione di riversibilita' in favore di vedovo di pubblica dipendente sia effettuata su domanda dell'interessato, in relazione agli artt. 3 e 29 della Costituzione; Dispone che, sospeso il giudizio in corso, la presente ordinanza sia notificata alle parti, al procuratore generale della Corte dei conti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia altresi' comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Roma, camera di consiglio del 27 maggio 1988. Il presidente f.f.: LIGUORI 89C0791