PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma primo,
 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina  delle  agevolazioni
 tributarie)  nella  parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta
 sul  reddito  delle  persone  fisiche  alle   pensioni   privilegiate
 ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                        Il redattore: CORASANITI
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C0805