P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento di cui in premessa, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 39, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n. 193, in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione; Ordina la sospensione del giudizio in corso; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata all'imputato, al pubblico ministero presso il tribunale di Venezia, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale. Venezia, addi' 19 ottobre 1989 Il pretore: MATURI 89C1340