P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata nel procedimento
 di cui in  premessa,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  39,  primo  comma,  della  legge  11 febbraio 1971, n. 50,
 modificata dalle leggi 6 marzo 1976, n. 51 e 26 aprile 1986, n.  193,
 in relazione all'art. 3, primo comma, della Costituzione;
    Ordina la sospensione del giudizio in corso;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Dispone  che  a  cura  della cancelleria la presente ordinanza sia
 notificata all'imputato, al pubblico ministero presso il tribunale di
 Venezia,   nonche'   al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e
 comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento nazionale.
      Venezia, addi' 19 ottobre 1989
                           Il pretore: MATURI

 89C1340