PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 4, dodicesimo  comma,  della
 legge  1Π dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
 del matrimonio), come novellato dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987,
 n.  74  (Nuove  norme  sulla  disciplina  dei casi di scioglimento di
 matrimonio),   sollevata,   in   riferimento   all'art.   24    della
 Costituzione,   dalla  Corte  d'appello  di  Milano  con  l'ordinanza
 indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: CONSO
                        Il redattore: CAIANIELLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 22 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1355