P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3,
 primo  comma,  della  Costituzione,  la  questione  di   legittimita'
 costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985,
 n.  372,  che  regola  la  determinazione  dell'indennita'   per   le
 espropriazioni   dei   terreni   destinati   ad  ampliare  la  tenuta
 presidenziale di Castelporziano;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale;
    Sospende  il  processo sull'opposizione alla stima dell'indennita'
 di esproprio proposta da S.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta  nei
 confronti di Ministero delle finanze e del Prefetto di Roma;
    Dispone  che  la presente ordinanza sia notificata alle parti e al
 Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia  comunicata
 al  Presidente  della  Camera dei deputati e al Presidente del Senato
 della Repubblica.
    Cosi'  deciso  il  7  giugno  1989 nella camera di consiglio della
 prima sezione civile della Corte di appello di Roma.
                   Il presidente: (firma illeggibile)

 89C1368