P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 5, quinto comma, della legge 23 luglio 1985, n. 372, che regola la determinazione dell'indennita' per le espropriazioni dei terreni destinati ad ampliare la tenuta presidenziale di Castelporziano; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il processo sull'opposizione alla stima dell'indennita' di esproprio proposta da S.r.l. Immobiliare Fondazione Capocotta nei confronti di Ministero delle finanze e del Prefetto di Roma; Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che la stessa sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Cosi' deciso il 7 giugno 1989 nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte di appello di Roma. Il presidente: (firma illeggibile) 89C1368