PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte Costituzionale;
    Dichiara  manifestamente  infondata  la  questione di legittimita'
 costituzionale degli artt. 528 e 529 codice  penale,  in  riferimento
 agli  artt. 3 e 21 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Udine
 con ordinanza 14 ottobre 1988.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GALLO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
 89C1376