PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte Costituzionale; Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 528 e 529 codice penale, in riferimento agli artt. 3 e 21 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Udine con ordinanza 14 ottobre 1988. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GALLO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1376