PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara   la   manifesta   inammissibilita'   della  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982,
 n.  890  (Notificazioni  di  atti  a mezzo posta e di comunicazioni a
 mezzo posta connesse con la notificazione  di  atti  giudiziari),  in
 riferimento   all'art.   24   della   Costituzione,   sollevata   dal
 Vice-Conciliatore di Udine con l'ordinanza indicata in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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