PER QUESTI MOTIVI
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  la manifesta infondatezza della questione di legittimita'
 costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio
 1956,  n.  392  (Per  l'assicurazione  obbligatoria  di  invalidita',
 vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attivita' di lavoro
 presso   terzi),  in  riferimento  all'art.  38  della  Costituzione,
 sollevata dal Pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989.
                          Il Presidente: SAJA
                          Il redattore: GRECO
                        Il cancelliere: MINELLI
    Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989.
                Il direttore della cancelleria: MINELLI
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