PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico, primo comma, della legge 3 maggio 1956, n. 392 (Per l'assicurazione obbligatoria di invalidita', vecchiaia e tubercolosi ai religiosi che prestano attivita' di lavoro presso terzi), in riferimento all'art. 38 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Varese con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1989. Il Presidente: SAJA Il redattore: GRECO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 29 dicembre 1989. Il direttore della cancelleria: MINELLI 89C1379