P. Q. M. Letto ed applicato l'art. 23, terzo e quarto comma della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento agli artt. 70 del c.p.p., 222 del c.p. e artt. 3 e 24 Carta costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al difensore, ed al p.m.; nonche' al Presidente del Coniglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Sospende il procedimento penale in corso. Prato, addi' 20 dicembre 1989 Il giudice per le indagini preliminari: PALAZZO 90C0164