P. Q. M.
    Letto  ed applicato l'art. 23, terzo e quarto comma della legge 11
 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale dell'art. 425 del c.p.p. con riferimento agli artt. 70
 del c.p.p., 222 del c.p. e artt. 3 e 24 Carta costituzionale;
    Ordina  che,  a  cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al difensore,  ed  al  p.m.;  nonche'  al  Presidente  del
 Coniglio dei Ministri e sia comunicato ai Presidenti delle due Camere
 del Parlamento;
    Dispone   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale.
    Sospende il procedimento penale in corso.
      Prato, addi' 20 dicembre 1989
            Il giudice per le indagini preliminari: PALAZZO

 90C0164