P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 247, terzo comma, del d.l. 28 luglio 1989, n. 271, e 438, primo comma, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 447, nella parte in cui prevedano che il mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio abbreviato, esclude per il giudice la possibilita' di pronunciare sentenza di condanna con la diminuzione della pena di cui all'art. 442, secondo comma, del d.P.R. n. 447/1988; Oordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Ordina la sospensione del procedimento penale; Dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Avellino, addi' 29 gennaio 1990. Il pretore: VIGNES 90C0332