P. Q. M.
    Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento
 agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, e 101, secondo comma,  della
 Costituzione, le questioni di legittimita' costituzionale degli artt.
 247, terzo comma, del d.l. 28 luglio  1989,  n.  271,  e  438,  primo
 comma,  del  d.P.R.  22  settembre  1988,  n. 447, nella parte in cui
 prevedano che il mancato consenso del p.m. alla richiesta di giudizio
 abbreviato,  esclude  per  il  giudice la possibilita' di pronunciare
 sentenza di condanna con la diminuzione della pena  di  cui  all'art.
 442, secondo comma, del d.P.R. n. 447/1988;
    Oordina   la   immediata   trasmissione   degli  atti  alla  Corte
 costituzionale;
    Ordina la sospensione del procedimento penale;
    Dispone  che,  a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia
 notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
      Avellino, addi' 29 gennaio 1990.
                           Il pretore: VIGNES

 90C0332