PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara inammissibile il ricorso indicato in epigrafe proposto dalla Regione Liguria. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1990. Il Presidente: SAJA Il redattore: PESCATORE Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 26 marzo 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI 90C0338